Pronuncia 206/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 7 luglio 2003 dal Giudice di pace di Trento nel procedimento civile vertente tra Zulberti Martino e Russo Gabriele, iscritta al n. 920 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia; dichiara in parte infondata ed in parte inammissibile, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trento, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Annibale MARINI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004. Il Cancelliere F.to: MELATTI

Relatore: Annibale Marini

Data deposito: Tue Jul 06 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ZAGREBELSKY

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Massime

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Cause di valore non eccedente millecento euro - Giudizio necessario di equità - Equità, secondo il diritto vivente, come fonte autonoma e alternativa alla legge - Lesione del principio di legalità, della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti, del principio della soggezione del giudice alla sola legge - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento delle censure relative alla ricorribilità per cassazione.

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. Infatti, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua dei principi cui si ispira la disciplina positiva; il giudizio di equità, in sostanza, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con la conseguenza della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile, delle sentenze per violazione dei suddetti principi. Restano, pertanto, assorbite le censure relative alla ricorribilità per cassazione.

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie cosiddette bagatellari - Giudizio di equità nel rispetto dei principi informatori della materia - Asserita irragionevolezza - Non fondatezza della questione, nei termini di cui in motivazione.

La scelta legislativa di riservare il giudizio di equità – nei termini costituzionalmente corretti derivanti dalla presente pronuncia – alle sole controversie cosiddette bagatellari appare non manifestamente irragionevole, come pure, l’esclusione dal giudizio di equità delle controversie, pur rientranti nei medesimi limiti di valore, ma attribuite ‘ratione materiae’ ad altro giudice, è giustificata dalla disciplina sulla competenza, caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Parametri costituzionali

Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie cosiddette bagatellari - Giudizio di equità nel rispetto dei principi informatori della materia - Asserita disparità di trattamento rispetto alle controversie derivanti dai cosiddetti contratti di massa di cui all’art.1342 del codice civile - Assunzione a 'tertium comparationis' di una norma eccezionale - Inammissibilità della questione.

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, con riferimento alla prospettata disparità di trattamento originata dalla sottrazione al giudizio di equità delle controversie derivanti dai contratti di massa di cui all’art. 1342 del codice civile, atteso che non può essere assunta a ‘tertium comparationis’, rispetto alla norma generale, una norma di carattere eccezionale.

Parametri costituzionali