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Pronuncia 350/2008

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1; 3; 4; 8, comma 1, lettere e), f), h) ed i) e comma 2; 9, comma 1, lettera c), e comma 2; e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), promossi con ordinanze del 20 settembre 2007 (numero 2 ordinanze), del 29 ottobre 2007, del 26 novembre 2007 (numero 3 ordinanze), del 10 dicembre 2007 (numero 2 ordinanze), del 27 dicembre 2007 e del 22 gennaio 2008, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV di Milano, iscritte ai numeri 2, 15, 65, 66, 67, 100, 101, 102, 103 e 127 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 8, 13, 16,e 19, prima serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia; udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 9, comma 1, lettera c), e comma 2, e 12, della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa); b) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006; c) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli articoli 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, con le ordinanze r.o. nn. 67 e 100 del 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nei confronti dell'art. 8, comma 1, lettere e), f), h) ed i), e comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006; d) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze r.o. nn. 2, 15, 65, 66, 101, 102, 103 e 127 del 2008. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008. F.to: Giovanni Maria FLICK, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2008. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

Relatore: Ugo De Siervo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FLICK

Massime

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Questioni di legittimità costituzionale sollevate sotto più profili - Insufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Impossibilità di attingere elementi di conoscenza dal fascicolo di causa, in virtù del principio di autosufficienza dell'ordinanza introduttiva - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionali degli artt, 1, 3, 4, 8, commi 1, lett. e), f), h) e i), e 2, 9, commi 1, lett. c), e 2, 12, della Legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione. Posto che l'insufficiente descrizione della fattispecie, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità delle censurate disposizioni ai casi dedotti, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione, determinandone, conseguentemente, la manifesta inammissibilità (risultando peraltro preclusa, in virtù del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, l'acquisizione di elementi di conoscenza attingendo direttamente al fascicolo di causa), il pur ampio andamento argomentativo in tema di rilevanza sviluppato dal giudice rimettente ha fornito solo generiche indicazioni in ordine agli effetti delle disposizioni impugnate sulle situazioni giuridiche vantate dalle parti, omettendo la doverosa descrizione delle specifiche violazioni asseritamente riscontrate. - Sulla carenza di motivazione della rilevanza per insufficiente descrizione della fattispecie, v. le citt. ordinanze nn. 224, 223, 217, 210 e 174 del 2008; n. 251 del 2007, n. 303 e n. 164 del 2006.

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 3
  • legge della Regione Lombardia-Art. 4
  • legge della Regione Lombardia-Art. 8, comma 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 8, comma 2
  • legge della Regione Lombardia-Art. 9, comma 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 9, comma 2
  • legge della Regione Lombardia-Art. 12

Parametri costituzionali

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie - Applicabilità retroattiva - Lamentata incidenza sui princìpi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata, nonché violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza - Omessa specificazione, da parte del rimettente, dei requisiti igienico-sanitari accertati in concreto come mancanti - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettere e), f), h) ed i), e comma 2, della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, in riferimento agli articoli 3, 15, 41 e 117 della Costituzione. Il rimettente non ha, infatti, specificato se e quali fossero i requisiti igienico - sanitari, accertati in concreto come mancanti, richiesti per i centri di telefonia mobile. Tale omessa specificazione si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni.

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 8, comma 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 8, comma 2

Parametri costituzionali

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della materia, ad opera del legislatore regionale, "nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio" - Introduzione di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

E'costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. La disposizione censurata, che ascrive la disciplina dei centri di telefonia in sede fissa alla materia del commercio, mentre questa si riferisce all'attività di 'servizio di comunicazione elettronica' come prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche, introduce un vero e proprio procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività di tali centri, che contrasta con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale e vìola, pertanto, i criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione. - Sui criteri per determinare esattamente i criteri per la ripartizione delle competenze tra legislazione statale e legislazione regionale v. le citate sentenze n. 450 e n. 411 del 2006, n. 319 e n. 30 del 2005 n. 449 del 2006 e n. 285 del 2005, n. 165 del 2007, n. 430 del 2007.

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 1

Parametri costituzionali

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Previsione, da parte del legislatore regionale, di un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

E'costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. La disposizione censurata prevede un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa che contrasta con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale e vìola, pertanto, i criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione.

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 4

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Prevista revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività nei casi di inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione del centro di telefonia in sede fissa, degli obblighi, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività, o entro un anno dall'entrata in vigore della legge censurata - Introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, commi 1, lettera c), e 2, della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. La disposizione censurata, nel prevedere la revoca dell'autorizzazione e la sospensione dell'attività nei casi di inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione del centro di telefonia in sede fissa, degli obblighi ivi previsti, introduce un vero e proprio procedimento autorizzatorio che contrasta con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale e vìola, pertanto, i criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione.

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 9, comma 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 9, comma 2

Parametri costituzionali

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie - Obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge censurata di porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno da detta data - Introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

E'costituzionalmente illegittimo l'art. 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. La disposizione censurata, nel prevedere l'obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge di uniformarsi alle prescrizioni della legge medesima entro un atto da tale data, introduce un vero e proprio procedimento autorizzatorio e, pertanto, contrasta con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale e vìola, pertanto, i criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione.

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 12

Parametri costituzionali

Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che subordinano ad autorizzazione l'insediamento e la gestione dei predetti centri - Sussistenza di un inscindibile rapporto di strumentalità dell'intera legge con le norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni.

Sono costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale, le restanti disposizioni [artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, lettere a), b), d) e), f), 10, 11 e 13] della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6. Tali disposizioni risultano legate da un inscindibile rapporto strumentale a quelle dichiarate incostituzionali e, pertanto, il vizio d'incostituzionalità si proietta sull'intera disciplina dei centri di telefonia, determinandone la complessiva caducazione ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 2
  • legge della Regione Lombardia-Art. 3
  • legge della Regione Lombardia-Art. 5
  • legge della Regione Lombardia-Art. 6
  • legge della Regione Lombardia-Art. 7
  • legge della Regione Lombardia-Art. 8
  • legge della Regione Lombardia-Art. 9, comma 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 10
  • legge della Regione Lombardia-Art. 11
  • legge della Regione Lombardia-Art. 13

Parametri costituzionali