Pronuncia 350/2008
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1; 3; 4; 8, comma 1, lettere e), f), h) ed i) e comma 2; 9, comma 1, lettera c), e comma 2; e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa), promossi con ordinanze del 20 settembre 2007 (numero 2 ordinanze), del 29 ottobre 2007, del 26 novembre 2007 (numero 3 ordinanze), del 10 dicembre 2007 (numero 2 ordinanze), del 27 dicembre 2007 e del 22 gennaio 2008, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV di Milano, iscritte ai numeri 2, 15, 65, 66, 67, 100, 101, 102, 103 e 127 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 8, 13, 16,e 19, prima serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia; udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 9, comma 1, lettera c), e comma 2, e 12, della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa); b) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006; c) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli articoli 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, con le ordinanze r.o. nn. 67 e 100 del 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nei confronti dell'art. 8, comma 1, lettere e), f), h) ed i), e comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006; d) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze r.o. nn. 2, 15, 65, 66, 101, 102, 103 e 127 del 2008. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008. F.to: Giovanni Maria FLICK, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2008. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA
Relatore: Ugo De Siervo
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: FLICK
Massime
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Questioni di legittimità costituzionale sollevate sotto più profili - Insufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Impossibilità di attingere elementi di conoscenza dal fascicolo di causa, in virtù del principio di autosufficienza dell'ordinanza introduttiva - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 3
- legge della Regione Lombardia-Art. 4
- legge della Regione Lombardia-Art. 8, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 8, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 9, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 9, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 12
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 15
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 2
- decreto legislativo-Art. 3
- decreto legislativo-Art. 4
- decreto legislativo-Art. 25
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie - Applicabilità retroattiva - Lamentata incidenza sui princìpi di affidamento, di libertà di comunicazione e di libertà di iniziativa economica privata, nonché violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza - Omessa specificazione, da parte del rimettente, dei requisiti igienico-sanitari accertati in concreto come mancanti - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 8, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 8, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 15
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 2
- decreto legislativo-Art. 3
- decreto legislativo-Art. 4
- decreto legislativo-Art. 25
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della materia, ad opera del legislatore regionale, "nel quadro delle competenze della Regione e dei comuni in materia di commercio" - Introduzione di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 15
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 2
- decreto legislativo-Art. 3
- decreto legislativo-Art. 4
- decreto legislativo-Art. 25
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Previsione, da parte del legislatore regionale, di un sistema generalizzato di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 4
Parametri costituzionali
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Prevista revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività nei casi di inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione del centro di telefonia in sede fissa, degli obblighi, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché delle disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività, o entro un anno dall'entrata in vigore della legge censurata - Introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 9, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 9, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 15
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 2
- decreto legislativo-Art. 3
- decreto legislativo-Art. 4
- decreto legislativo-Art. 25
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie - Obbligo per i titolari dei centri di telefonia già attivi alla data di entrata in vigore della legge censurata di porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, previsti dalla legge medesima entro un anno da detta data - Introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei predetti centri - Contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale - Violazione dei criteri di riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 12
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 15
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 2
- decreto legislativo-Art. 3
- decreto legislativo-Art. 4
- decreto legislativo-Art. 25
Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che subordinano ad autorizzazione l'insediamento e la gestione dei predetti centri - Sussistenza di un inscindibile rapporto di strumentalità dell'intera legge con le norme dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 3
- legge della Regione Lombardia-Art. 5
- legge della Regione Lombardia-Art. 6
- legge della Regione Lombardia-Art. 7
- legge della Regione Lombardia-Art. 8
- legge della Regione Lombardia-Art. 9, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 10
- legge della Regione Lombardia-Art. 11
- legge della Regione Lombardia-Art. 13
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- legge-Art. 27