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Pronuncia 121/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di L.R. ed altri, con ordinanza del 22 novembre 2007, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2008. Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

Massime

Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo per il pubblico ministero di chiedere l'archiviazione se la Corte di cassazione ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e non sono stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell'indagato - Irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost., l'art. 405, comma 1- bis , cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, secondo il quale il pubblico ministero, al termine delle indagini, deve formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata per la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti, successivamente, altri elementi a carico dell'indagato. La norma rovescia il rapporto fisiologico tra procedimento incidentale de libertate e procedimento principale e introduce un vulnus al principio di "impermeabilità" del secondo rispetto agli esiti del primo, principio che vale a scandire, salvaguardandola, la distinzione fra indagini preliminari e processo: infatti, il legislatore riconosce a determinate pronunce rese in sede cautelare un'efficacia preclusiva sul processo. Tale soluzione è irragionevole: in primo luogo, per la diversità tra le regole che presiedono alla cognizione cautelare - in cui si effettua un giudizio prognostico di tipo statico, basato su elementi già acquisiti dal pubblico ministero e funzionali alla soddisfazione delle esigenze cautelari in atto - e quelle che legittimano l'azione penale, ove la decisione si fonda su una valutazione di utilità del passaggio alla fase processuale che è di tipo dinamico e tiene conto anche di ciò che può ragionevolmente acquisirsi nel dibattimento. In secondo luogo, la norma trascura la diversità della base probatoria delle due valutazioni a confronto, poiché, se il pubblico ministero fruisce del potere di selezionare gli elementi da sottoporre al giudice della cautela, le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale sono, invece, prese sulla base di tutto il materiale investigativo. Infine, la Corte di cassazione, quando si pronuncia in materia cautelare, non accerta in modo diretto la mancanza del fumus commissi delicti ma si limita a controllare la motivazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che l'eventuale annullamento di quest'ultimo non svela automaticamente l'inesistenza dei gravi indizi. In definitiva, la norma altera la logica dell'istituto dell'archiviazione che, da strumento di controllo volto a verificare che l'azione penale non sia indebitamente omessa, acquisirebbe l'opposto obiettivo di impedire che l'azione penale sia inopportunamente esercitata. Non solo: crea una disparità di trattamento tra fattispecie identiche, dal momento che, a seconda dei casi, l'organo dell'accusa, pur volendo esercitare l'azione penale nonostante il giudicato cautelare per esso negativo, si troverà costretto a chiedere l'archiviazione mentre, in difetto di proprie iniziative cautelari, potrà esercitare senza impedimenti l'azione penale. In tale prospettiva la richiesta coatta di archiviazione finisce per trasformarsi in una sorta di sanzione extra ordinem per le iniziative cautelari inopportune del pubblico ministero. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Sulle interferenze tra procedimento cautelare e procedimento principale v., citata, sentenza n. 71/1996. - Sul fatto che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale non escluda che l'ordinamento possa condizionare l'esercizio dell'azione penale a specifiche condizioni v., citate, tra le altre, sentenze n. 88/1991, n.114/1982, n. 84/1979 e n. 104/1974 e ordinanza n. 178/2003. - Sulle diverse valutazioni espresse in sede cautelare e in sede di decisione sull'esercizio dell'azione penale v., citate, sentenze n. 131/1996, n. 432/1995, n. 478 e n. 319/1993, n. 88/1991, ordinanze n. 314/1996 e n. 252/1991.