Pronuncia 242/2009
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi dalla Corte d'appello di Brescia con ordinanza del 25 marzo 2008, dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, con ordinanza del 21 maggio 2008, dalla Corte d'appello di Brescia, con ordinanza del 9 aprile 2008 e dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, con due ordinanze del 21 maggio 2008, ordinanze rispettivamente iscritte ai nn. 187, 274 e 375 del registro ordinanze 2008 e ai nn. 32 e 33 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 39 e 49, prima serie speciale, dell'anno 2008 e n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia e dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009. Il Cancelliere F.to: MILANA
Relatore: Giuseppe Frigo
Data deposito: Fri Jul 24 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMIRANTE
Massime
Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Denunciata irragionevolezza nonché ingiustificata discriminazione tra procedimenti a citazione diretta e procedimenti che richiedono l'udienza preliminare e violazione dei principi di parità delle parti, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 428
- legge-Art. 4