Pronuncia 276/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 300, comma quarto, del codice di procedura civile promosso dal Tribunale di La Spezia nel procedimento vertente tra Siboldi Ermenegildo, Siboldi Sirio ed altri, con ordinanza del 20 novembre 2006, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2009. Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 300, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, non richiamando l'art. 789 del codice di procedura civile, non prevede la dichiarazione d'interruzione del processo nel caso di morte del contumace, certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione relativa al decreto che fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito: Thu Oct 29 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Procedimento civile - Morte della parte contumace - Interruzione del processo nelle ipotesi di notificazione del fatto interruttivo o certificazione di esso da parte dell'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica di uno degli atti previsti dall'art. 292 cod. proc. civ. (con elencazione ritenuta tassativa dalla costante giurisprudenza) - Ritenuta irragionevole esclusione dell'ipotesi di morte del contumace certificata nella relazione di notificazione relativa al decreto che fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione ereditaria - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Esclusione, attesa la possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma denunciata - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300, quarto comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, richiamando l'art. 292 cod. proc. civ. (che contiene una elencazione di atti ritenuta tassativa dalla giurisprudenza) e non anche l'art. 789 cod. proc. civ., non prevede che la dichiarazione d'interruzione del processo nel caso di morte del contumace possa essere certificata dall'ufficiale giudiziario anche nella relazione di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione del progetto di divisione ereditaria. Invero, tra le varie interpretazioni della norma censurata, deve essere prescelta - perché idonea a determinare il superamento dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale - quella secondo cui la ratio sottesa alla necessità di notificare personalmente al contumace gli atti previsti dall'art. 292 cod. proc. civ. (che trova fondamento nell'esigenza di rispettare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa) è identificabile anche con riferimento al decreto di cui all'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ.. Pertanto, il dettato dell'art. 789, secondo comma, ha funzione integrativa dell'art. 292 cod. proc. civ., sicché nel novero dei casi (tassativi) da questo previsti, richiamati nell'art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., rientra anche la comunicazione a tutte le parti del decreto che fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione ereditaria. Sulla notificazione al contumace di atti non previsti dall'art. 292 cod.proc.civ., v., citate, sentenze n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, entrambe di illegittimità costituzionale in parte qua . Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , sentenze n. 165 del 2008 e n. 379 del 2007; ordinanze nn. 341, 268 e 165 del 2008; n. 115 del 2005.