Pronuncia 317/2009
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 175, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione, nel procedimento penale a carico di F.V., con ordinanza del 17 settembre 2008, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dellanno 2009. Visti latto di costituzione di F. V. nonché latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nelludienza pubblica del 3 novembre 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri; uditi lavvocato Savino Lupo per F. V. e lavvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dellart. 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la restituzione dellimputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellart. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente allimputato restituito nel termine lesercizio del diritto alla prova, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con lordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Gaetano Silvestri
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMIRANTE
Massime
Processo penale - Sentenza contumaciale di condanna - Pregressa impugnazione proposta dal difensore d'ufficio - Restituzione nel termine del contumace per proporre impugnazione ed esercizio del diritto alla prova da parte dell'imputato restituito nel termine - Preclusione - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa ricerca di interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- legge-Art.
Costituzione e leggi costituzionali - Potestà legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Obblighi derivanti dalla convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto, in tema di diritti fondamentali, di norma interna con norma CEDU - Confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali da effettuare nel senso della massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti - Preclusione per la Corte di sostituire la propria interpretazione di norma CEDU a quella operata dalla Corte di Strasburgo - Spettanza alla Corte costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., del compito di valutare, in termini di interpretazione e bilanciamento, come e in qual misura l'interpretazione della CEDU si inserisca nell'ordinamento costituzionale.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- legge-Art.
Processo penale - Sentenza contumaciale di condanna - Pregressa impugnazione proposta dal difensore d'ufficio - Non consentita restituzione nel termine per proporre impugnazione dell'imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento - Violazione del diritto di difesa e del diritto del contraddittorio dell'imputato contumace, anche in relazione all'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- legge-Art.
Processo penale - Sentenza contumaciale di condanna - Imputato restituito nel termine - Esercizio del diritto alla prova - Preclusione - Ritenuta violazione del diritto di difesa e del diritto del contraddittorio dell'imputato contumace - Questione irrilevante in quanto astratta e prematura - Manifesta inammissibilità.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- legge-Art.