Pronuncia 63/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza del 13 maggio 2008 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra N. B. e la UMS Generali Marine S.p.A. ed altro, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2008. Visti l'atto di costituzione di N. B. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella; uditi gli avvocati Giuseppe Sante Assennato e Alessandro Garlatti per N. B. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

Relatore: Luigi Mazzella

Data deposito: Thu Mar 05 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro - Azione diretta del lavoratore nei confronti della società assicuratrice del datore di lavoro - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, ingiustificata discriminazione rispetto ad altri soggetti che possono esperire azione diretta verso l'assicuratore o altri terzi, irrazionalità, dilatazione dei tempi processuali e delle spese di giustizia - Questione sollevata nel corso del procedimento per l'ammissione di un credito al passivo fallimentare - Motivazione implausibile sulla rilevanza - Inammissibilità.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede in favore del lavoratore azione diretta contro l'assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale derivante da infortunio sul lavoro. La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento per l'ammissione di un credito al passivo fallimentare e secondo il rimettente l'esigenza di concentrare davanti al giudice del fallimento tutte le questioni che incidono sulla formazione dello stato passivo troverebbe riscontro nell'art. 111, secondo comma, Cost.: in realtà, al principio della ragionevole durata del processo ivi enunciato possono arrecare un vulnus solo norme processuali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza e tali non possono essere considerate le disposizioni con cui il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in tema di individuazione del giudice competente, definisce l'ambito della cognizione dei singoli organi giurisdizionali. - Sulla ragionevole durata del processo v., citata, sentenza n. 148/2005. - V., altresì, l'ordinanza n. 457/2006, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità di questione analoga.