Pronuncia 249/2010
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale, come introdotto dall'art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), o nel testo risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale di Livorno con ordinanza del 4 febbraio 2009 e dal Tribunale di Ferrara con ordinanza del 26 gennaio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 16 e 121 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 17, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale; dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,»; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Gaetano Silvestri
Data deposito: Thu Jul 08 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMIRANTE
Massime
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale - Natura discriminatoria dell'aggravante - Irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio tra lo straniero in condizione di soggiorno irregolare e il cittadino italiano o dell'Unione europea - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del principio di offensività del reato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Norme citate
- codice penale-Art. 61
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
Reati e pene - Disposizione interpretativa dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen. - Riferimento della circostanza aggravante ivi prevista ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi - Inscindibile connessione con la norma interpretata, dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Reati e pene - Esecuzione delle pene detentive - Divieto di disporre la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per i delitti aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 61, n. 11- bis , cod. pen. - Inscindibile connessione con la disposizione del codice penale dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale parziale, in via consequenziale.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 656, comma 9
- decreto-legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- legge-Art. 27
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Carenza assoluta di motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza della questione - Inammissibilità.
Norme citate
- codice penale-Art. 61
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art. 1