Pronuncia 276/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, promosso dalla Corte d'appello di Firenze, nel procedimento vertente tra B. E. ed altro ed il Sindaco del Comune di Firenze, con ordinanza del 3 dicembre 2009, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito: Thu Jul 22 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Matrimonio - Possibilità che persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso - Mancata previsione - Ritenuta lesione del diritto di sposarsi quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona, riconosciuto anche a livello sopranazionale - Questione già dichiarata inammissibile - Assenza di profili diversi o ulteriori - Manifesta inammissibilità.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143- bis e 156- bis cod. civ., impugnati, in riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso. La sentenza n. 138 del 2010 ha già dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; né risultano allegati profili diversi o ulteriori, idonei a superare gli argomenti addotti nella precedente decisione. Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. la citata sentenza n. 138/2010.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 2
  • dichiarazione universale dei diritti dell'uomo-Art. 12
  • dichiarazione universale dei diritti dell'uomo-Art. 16
  • convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 8
  • convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 12
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 7
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 9
  • -Art.

Matrimonio - Possibilità che persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso - Mancata previsione - Ingiustificata discriminazione in danno dei cittadini d'inclinazione omosessuale - Disparità di trattamento rispetto alle persone transessuali - Contrasto con la tutela della famiglia come "realtà naturale"- Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143- bis e 156- bis cod. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso. La sentenza n. 138 del 2010 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, sia perché l'art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, sia perché (in ordine all'art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. Né risultano allegati profili diversi o ulteriori, idonei a superare gli argomenti addotti nella precedente decisione. Per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. la citata sentenza n. 138/2010. Per la manifesta infondatezza di questioni identiche ad altre già precedentemente dichiarate non fondate, in assenza di argomenti o profili diversi o ulteriori addotti dal rimettente, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 42/2009, n. 34/2009 e n. 16/2009.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 3
  • Costituzione-Art. 29
  • dichiarazione universale dei diritti dell'uomo-Art. 12
  • dichiarazione universale dei diritti dell'uomo-Art. 16
  • convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 8
  • convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 12
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 7
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 9