Pronuncia 356/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2110 del codice civile promosso dal Tribunale di Arezzo nel procedimento vertente tra S. M. e l'INPS con ordinanza del 16 giugno 2009 iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visti gli atti di costituzione di S. M. e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle; uditi l'avvocato Antonietta Coretti per l'INPS e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2110 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Arezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe; Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Maria Rita SAULLE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Maria Rita Saulle

Data deposito: Wed Dec 15 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: DE SIERVO

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Massime

Previdenza - Indennità di malattia a favore del lavoratore che si sottopone a dialisi - Previsto riconoscimento nel limite di centottanta giorni all'anno - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di solidarietà sociale a tutela dei lavoratori, nonché asserita lesione del diritto alla salute - Inconferenza della disposizione censurata - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2110 cod. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., nella parte in cui limita a centottanta giorni all'anno il riconoscimento dell'indennità di malattia a favore del lavoratore che si sottopone a dialisi. Invero, la norma in esame - che si limita a garantire, in caso di malattia del lavoratore, il diritto al trattamento economico ed alla conservazione del posto di lavoro nella misura e nei tempi determinati dalla legge e dalle norme contrattuali - non individua il termine massimo indennizzabile per i periodi di malattia dei lavoratori, riservando tale disciplina ad altre fonti legali, ai contratti collettivi, agli usi ed all'equità. Il giudice a quo non ha tenuto conto delle ulteriori fonti applicabili nel caso di specie e, in particolare, del d.lgs. C.p.S. n. 1304 del 1947, il quale, in caso di malattia, pone a carico dell'allora Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (INAM), cui oggi è subentrato l'INPS, il pagamento della relativa indennità giornaliera, dovuta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni in un anno. L'indicazione del medesimo periodo massimo indennizzabile è stata poi ripresa dagli artt. 104 e 105 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario, stipulato il 24 luglio 2004. Pertanto, l'inconferenza della disposizione denunciata, il mancato esame da parte del rimettente delle suddette disposizioni e l'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento compromettono l' iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata censura e ne determinano l'inammissibilità, precludendone lo scrutinio. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta identificazione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 92/2009.