Pronuncia 66/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale, come introdotto dall'art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), o nel testo risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale ordinario di Livorno con ordinanza del 3 novembre 2008, dal Tribunale ordinario di Agrigento con ordinanza dell'8 luglio 2008, dal Tribunale ordinario di Trieste con due ordinanze del 4 marzo 2009 e dal Tribunale ordinario di Agrigento con ordinanza del 19 maggio 2009, rispettivamente iscritte ai nn. 80, 103, 133, 134 e 251 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12, 15, 19 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale, come introdotto dall'art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; ordina la restituzione degli atti ai Tribunali ordinari di Agrigento e Trieste. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Gaetano Silvestri

Data deposito: Wed Feb 24 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: DE SIERVO

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Massime

Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione dell'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale - Lamentata violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con i principi della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

È manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., introdotto dall'art. 1, lett. f ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. L'ordinanza di rimessione non illustra, infatti, la ragione per la quale una circostanza aggravante fondata sulla «illegalità» del soggiorno dovrebbe applicarsi anche per reati che consistono, come quello contestato nel giudizio principale, proprio in violazioni della disciplina dell'immigrazione, posto che, secondo quanto stabilito nella prima parte dell'art. 61 cod. pen., le circostanze comuni aggravano il reato solo «quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali». In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 277/2009.

Norme citate

Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione dell'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale - Eccepita inammissibilità della questione per irrilevanza - Reiezione.

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., introdotto dall'art. 1, lett. f ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità della questione per irrilevanza, formulate dalla difesa erariale, poiché la suddetta aggravante non è stata contestata, nei giudizi a quibus , per reati concernenti la disciplina dell'immigrazione.

Norme citate

Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione, dell'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale - Asserita violazione di numerosi parametri costituzionali - Sopravvenute modifiche normative incidenti sulla disposizione denunciata - Necessità di una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti ai rimettenti.

Devono essere restituiti ai giudici rimettenti, per una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., introdotto dall'art. 1, lett. f ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. In particolare, una delle questioni è stata sollevata prima che la norma censurata fosse modificata dalla legge n. 125 del 2008; in epoca successiva a tutte le ordinanze di rimessione, l'art. 1, comma 1, della legge n. 94 del 2009 ha disposto che l'aggravante in esame si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. Inoltre, il legislatore ha configurato la nuova fattispecie criminosa di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» (art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall'art. 1, comma 16, della legge n. 94 del 2009). La normativa sopravvenuta attiene ad un profilo centrale dei percorsi argomentativi seguiti dai giudici a quibus nel motivare la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, posto che le condotte riconducibili alla previsione censurata costituiscono ormai l'oggetto di un'autonoma incriminazione, e non la mera espressione di un illecito amministrativo. Spetta ai rimettenti la valutazione del rilievo che possono assumere le descritte variazioni del quadro normativo di riferimento, sia in relazione alla disciplina codicistica della successione nel tempo di leggi penali, sia, e comunque, in rapporto al mutato equilibrio tra i fattori che la Corte è chiamata a prendere in considerazione ai fini della propria decisione. Negli stessi termini, v. la citata ordinanza n. 277/2009.

Norme citate