Pronuncia 66/2010
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale, come introdotto dall'art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), o nel testo risultante dalle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale ordinario di Livorno con ordinanza del 3 novembre 2008, dal Tribunale ordinario di Agrigento con ordinanza dell'8 luglio 2008, dal Tribunale ordinario di Trieste con due ordinanze del 4 marzo 2009 e dal Tribunale ordinario di Agrigento con ordinanza del 19 maggio 2009, rispettivamente iscritte ai nn. 80, 103, 133, 134 e 251 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12, 15, 19 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale, come introdotto dall'art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; ordina la restituzione degli atti ai Tribunali ordinari di Agrigento e Trieste. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Gaetano Silvestri
Data deposito: Wed Feb 24 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: DE SIERVO
Massime
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione dell'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale - Lamentata violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con i principi della personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Norme citate
- codice penale-Art. 61
- decreto-legge-Art. 1 LETT. F)
Parametri costituzionali
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione dell'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale - Eccepita inammissibilità della questione per irrilevanza - Reiezione.
Norme citate
- codice penale-Art. 61
- decreto-legge-Art. 1 LETT. F)
- legge-Art. 1
Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione, dell'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale - Asserita violazione di numerosi parametri costituzionali - Sopravvenute modifiche normative incidenti sulla disposizione denunciata - Necessità di una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Norme citate
- codice penale-Art. 61
- decreto-legge-Art. 1
- legge-Art. 1