Pronuncia 116/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di Palermo nel procedimento vertente tra C. C. e l'INPS ed altra con ordinanza del 30 marzo 2010, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di costituzione dell'INPS; udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; udito l'avvocato Antonietta Coretti per l'INPS.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito: Thu Apr 07 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: DE SIERVO

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Massime

Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare - Mancata previsione - Eccepita inammissibilità della questione per richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Reiezione.

Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. c ), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) - sollevata nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare - in quanto la richiesta pronuncia additiva non ha contenuto discrezionale, perché in caso di parto prematuro il dies a quo di decorrenza del periodo di astensione obbligatoria non può che essere quello dell'ingresso del neonato nella casa familiare, unico momento certo per stabilire tra madre e figlio quella comunione di vita che l'immediato ricovero del neonato nella struttura ospedaliera non ha consentito.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 16

Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento tra il parto a termine ed il parto prematuro - Contrasto con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia - Illegittimità costituzionale in parte qua .

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 1, lett. c ), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare. In tale ipotesi, infatti, la madre, una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato; nel frattempo, però, il periodo di astensione obbligatoria decorre, ed ella è obbligata a riprendere l'attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa, sicché il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso. Detta previsione, pertanto, si pone in contrasto sia con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento - privo di ragionevole giustificazione - tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.). Precedente specifico in argomento è la sentenza n. 270 del 1999, declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. c ) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevedeva, per l'ipotesi di parto prematuro, una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino (pronuncia additiva di principio). In materia di tutela delle lavoratrici madri v., tra le numerose pronunce, le sentenze n. 1 del 1987, n. 332 del 1988 e n. 495 del 2002.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 16 LETT. C)