Pronuncia 138/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Trani - sezione distaccata di Andria, nel procedimento vertente tra D'Avanzo Maria e Capogna Francesca ed altra, con ordinanza del 12 luglio 2011, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trani - sezione distaccata di Andria, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Mario Rosario Morelli

Data deposito: Thu May 31 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Procedimento civile - Controversie di natura emulativa - Condanna della parte soccombente o di entrambe le parti, che abbiano agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al risarcimento dei danni nei confronti dello Stato, per lite temeraria - Mancata previsione - Questione che presenta una pluralità di soluzioni a contenuto costituzionalmente obbligato - Manifesta inammissibilità.

Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, in quanto la questione sollevata presenta una pluralità di soluzioni in ordine al possibile contenuto della richiesta pronuncia additiva, nessuna delle quali costituzionalmente vincolata e la cui scelta è, quindi, rimessa alla discrezionalità del legislatore, nelle specie ancor più ampia vertendosi in tema di disciplina degli istituti processuali, modulabili dal legislatore con il solo limite di un intervento non manifestamente irragionevole o arbitrario.