Pronuncia 169/2012
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) promosso dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale, nel procedimento vertente tra T.M.R. ed altra e il Ministero della pubblica istruzione ed altri con ordinanza del 30 giugno 2011, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 16, 97 e 98 della Costituzione, dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore: Mario Rosario Morelli
Data deposito: Wed Jun 27 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: QUARANTA
Massime
Impiego pubblico - Obbligo di residenza nel luogo ove ha sede l'ufficio - Inosservanza - Ritenuto effetto ostativo alla indennizzabilità dell'infortunio in itinere - Omessa considerazione della giurisprudenza e della normativa di riferimento - Carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 12