Pronuncia 169/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) promosso dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale, nel procedimento vertente tra T.M.R. ed altra e il Ministero della pubblica istruzione ed altri con ordinanza del 30 giugno 2011, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 16, 97 e 98 della Costituzione, dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Mario Rosario Morelli

Data deposito: Wed Jun 27 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Impiego pubblico - Obbligo di residenza nel luogo ove ha sede l'ufficio - Inosservanza - Ritenuto effetto ostativo alla indennizzabilità dell'infortunio in itinere - Omessa considerazione della giurisprudenza e della normativa di riferimento - Carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957 per carenza di motivazione sulla sua rilevanza e non manifesta infondatezza in quanto il giudice a quo ha omesso di prendere in esame sia la normativa di riferimento sul riconoscimento della causa di servizio del dipendente pubblico, che, in ipotesi, dovrebbe giustificare l'incidenza della situazione di rilievo disciplinare supposta dalla norma impugnata ai fini di detto riconoscimento, sia la stessa disciplina in materia di infortunio in itinere, così che risulta trascurata quella giurisprudenza che, quanto all'infortunio in itinere, nel delibare l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento e la percorrenza del tragitto normale tra il luogo di lavoro e quello di "abitazione", per tale ha inteso non solo il luogo di personale dimora del lavoratore ma anche quello (ove diverso) in cui si trovi la sua famiglia.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 12