Pronuncia 240/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 51 e seguenti del codice di procedura civile promossi dal Tribunale ordinario di Catania, sezione distaccata di Acireale, con due ordinanze del 7 novembre 2011 e con ordinanze del 28 gennaio 2012 e del 28 dicembre 2011, rispettivamente iscritte ai numeri 69, 70, 71 e 72 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina il rinvio al Tribunale ordinario di Catania, sezione distaccata di Acireale, degli atti del giudizio cui si riferisce l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 72 del r.o. del 2012; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 51 e seguenti del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale ordinario di Catania, sezione distaccata di Acireale - in riferimento agli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe, iscritte ai numeri 69 e 70 del r.o. del 2012, nonché - in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione - con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 71 del r.o. del 2012. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Paolo Grossi

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Procedimento civile - Astensione - Dichiarazione di astensione obbligatoria ed istanza di astensione facoltativa - Provvedimento amministrativo di diniego del capo dell'ufficio - Impugnabilità - Ordinanza che non rimette espressamente la questione prospettata, ma rileva che essa già pende a seguito di altra ordinanza di rimessione - Assenza di qualsiasi manifestazione della volontà del giudicante di rimettere gli atti alla Corte per la soluzione di un giudizio di costituzionalità - Irricevibilità dell'ordinanza - Rinvio degli atti al giudice rimettente.

Vanno rinviati gli atti al giudice rimettente in quanto l'ordinanza è irricevibile, dato che essa non ha rimesso espressamente alla Corte la questione prospettata, ma ha solo rilevato che questa già pende a seguito di altra ordinanza di rimessione emessa in altro procedimento promosso avanti allo stesso ufficio, e ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della sua definizione. Pertanto, in assenza di qualsiasi manifestazione della volontà del giudicante di rimettere gli atti davanti a questa Corte per la soluzione di un giudizio di costituzionalità, il provvedimento è inidoneo a promuovere il giudizio incidentale. - V., nello stesso senso, ordinanze n. 9 del 1991, n. 28 del 1994, n. 264 del 1995 e n. 216 del 2001.

Procedimento civile - Astensione - Dichiarazione di astensione obbligatoria ed istanza di astensione facoltativa - Provvedimento amministrativo di diniego del capo dell'ufficio - Impugnabilità - Completa carenza di descrizione delle fattispecie concrete - Assenza di argomentazioni che consentano di verificare la rilevanza della questione - Richiesta di pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata - Questione sollevata per ottenere dalla Corte un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.

Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 51 ss. cod. proc. civ. in quanto, a prescindere dalla completa carenza di descrizione delle fattispecie concrete sottoposte all'esame del rimettente nei giudizi a quibus , esse non contengono alcuna argomentazione che consenta alla Corte di verificarne la effettiva rilevanza; inoltre, quand'anche si assumesse che il singolo processo principale non sia stato utilizzato quale mera occasione per proporre il vaglio di costituzionalità, riguardante propriamente la impugnabilità del provvedimento amministrativo del capo dell'ufficio di diniego della dichiarazione e/o dell'istanza di astensione asseritamente illegittimo, va sottolineato che, se è vero che il magistrato, prima di procedere alla cognizione della causa, ha certamente il potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano, tuttavia ciò è consentito unicamente al fine di accertare l'inesistenza di vizi relativi alla propria costituzione, tali da determinare nullità insanabile e rilevabile d'ufficio: viceversa il rimettente ha completamente omesso qualunque considerazione in ordine alle eventuali ricadute dei denunciati vizi attinenti la designazione del giudice sul versante della validità del singolo processo a quo nonché della eventuale incidenza della mancata astensione sulla concreta definizione della specifica res iudicanda ivi dedotta.