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Pronuncia 286/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 409 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, nel procedimento penale a carico di V.A., con ordinanza del 14 ottobre 2011, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 409 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

Massime

Processo penale - Formulazione dell'imputazione su ordine del giudice (c.d. coatta) a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione - Notifica all'indagato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di rinvio a giudizio nelle forme ordinarie - Asserita compressione delle garanzie difensive dell'imputato - Conferma di precedenti decisioni - Manifesta infondatezza della questione.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 409 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, anche nel caso di formulazione dell'imputazione su ordine del giudice, in seguito al rigetto della richiesta di archiviazione, il pubblico ministero debba notificare alla persona sottoposta alle indagini l'avviso previsto dall'art. 415- bis cod. proc. pen. La funzione del predetto avviso é quella di assicurare una fase di "contraddittorio" tra indagato e pubblico ministero in ordine alla completezza delle indagini; pertanto, l'espletamento di quella fase e la garanzia di uno specifico ius ad loquendum dell'indagato in tanto si giustificano, in quanto il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale. Quando ricorre un'ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sull'eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nell'udienza in camera di consiglio, che il giudice è tenuto a fissare ove la domanda di "inazione" del pubblico ministero non possa trovare accoglimento, sicché, nessuna lesione al diritto di difesa può prospettarsi in tale situazione, in quanto esso è congruamente assicurato nella sede camerale che precede l'ordine di formulare l'imputazione. Altresì, non può ritenersi che la presentazione della richiesta di archiviazione, sulla quale può innestarsi la vicenda procedimentale destinata a sfociare nell'"imputazione coatta", sia accompagnata da una discovery di minore portata rispetto a quella che caratterizza la notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, posto che diverse disposizioni normative assicurano anche in questo caso una piena ostensione della "documentazione relativa alle indagini espletate" (artt. 408, comma 1, e 415- bis , comma 2, cod. proc. pen.); e neppure può assumersi che sia ingiustificatamente compresso lo ius ad loquendum dell'indagato, che é comunque assicurato dalla disciplina generale del procedimento in camera di consiglio (art. 409, comma 2, cod. proc. pen.). Infine, la mancanza di una contestazione del fatto di reato analoga a quella prevista dall'art. 415- bis cod. proc. pen. non può considerarsi lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, adeguatamente salvaguardati dall'accesso completo agli atti di indagine e dallo ius ad loquendum riconosciuti all'indagato, l'uno e l'altro strumentali al contraddittorio garantito dinanzi al giudice nella "sede camerale che precede l'ordine di formulare l'imputazione". D'altra parte, l'assenza di una contestazione del fatto di reato si ricollega alle caratteristiche del procedimento che prende avvio dalla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, sicché l'opzione legislativa in questione rientra nell'ampia discrezionalità che, con il solo limite dell'irragionevolezza, va riconosciuta al legislatore nella conformazione degli istituti processuali. - Per l'affermazione che l'udienza in camera di consiglio, fissata ove la richiesta di archiviazione non possa essere accolta, assicura congruamente il diritto di difesa, v. la menzionata ordinanza n. 460/2002. - Per il principio in base al quale la discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali incontra "il solo limite della irragionevolezza delle scelte compiute", si veda la menzionata ordinanza n. 290/2011. - Per la considerazione secondo cui "la previsione di una ulteriore garanzia per l'indagato, attraverso l'art. 415- bis cod. proc. pen. appare modulata secondo scelte legislative che non incontrano alcun limite in soluzioni costituzionalmente obbligate, quanto a necessità di estensione della garanzia medesima", si veda la menzionata ordinanza n. 287/2003.