Pronuncia 31/2012
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 569 del codice penale promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di M.L.F. con ordinanza del 31 gennaio 2011, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visti l'atto di costituzione di De Rui Laura, nella qualità di curatore speciale della minore M.N., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; uditi gli avvocati Marilisa D'Amico e, in giudizio in proprio, Laura De Rui nella qualità di curatore speciale della minore M.N., per la parte civile, e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI
Relatore: Alessandro Criscuolo
Data deposito: Thu Feb 23 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: QUARANTA
Massime
Reati e pene - Reato di alterazione di stato - Applicazione automatica della sanzione accessoria della perdita della potestà genitoriale - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Reiezione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 30
- Costituzione-Art. 31
- convenzione di New York-Art. 3
- convenzione di New York-Art. 7
- convenzione di New York-Art. 8
Reati e pene - Reato di alterazione di stato - Applicazione automatica della sanzione accessoria della perdita della potestà genitoriale - Preclusione per il giudice di qualsiasi valutazione discrezionale e di bilanciamento circa l'interesse del minore e l'interesse dello Stato all'esercizio della pretesa punitiva - Automatismo lesivo del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale, " in parte qua " .
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 30
- Costituzione-Art. 31
- convenzione di New York-Art. 3
- convenzione di New York-Art. 7
- convenzione di New York-Art. 8