Pronuncia 204/2013

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso dal Tribunale di Tivoli, nel procedimento vertente tra L. F. e il Comune di Guidonia Montecelio ed altra, con ordinanza del 30 maggio 2012, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 96, terzo comma, del codice di procedura civile, e 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione ed all'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), dal Tribunale di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Sergio MATTARELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Sergio Mattarella

Data deposito: Thu Jul 18 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GALLO

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Massime

Procedimento civile - Dichiarazione della colpa aggravata dei convenuti per resistenza colposa in giudizio - Condanna al pagamento, a titolo di sanzione, di una somma equitativamente determinata - Beneficiario della somma nel caso in cui l'attore vittorioso sia stato ammesso al patrocinio gratuito - Mancata inclusione 'pro quota' dello Stato gravato del pagamento delle spese processuali - Censura di norma non applicabile nel giudizio a quo - Incompleta considerazione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. ed all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui escludono pro quota lo Stato, ove gravato dell'onere del patrocinio gratuito in favore della parte vittoriosa, dal novero dei beneficiari delle somme oggetto di condanna irrogata ai sensi del suddetto art. 96, terzo comma, in ipotesi di responsabilità aggravata. Il giudice rimettente, infatti, ha compiuto una ricostruzione incompleta e imprecisa del quadro normativo di riferimento, con conseguente difetto di rilevanza della questione.

Norme citate

Parametri costituzionali