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Pronuncia 135/2014

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dal Magistrato di sorveglianza di Napoli nel procedimento relativo a Z.U. con ordinanza del 29 novembre 2012, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SILVESTRI

Massime

Processo penale - Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza - Svolgimento, su istanza degli interessati, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica - Mancata previsione - Procedimento idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su un bene primario dell'individuo, costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale - Violazione del principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari sancito dalla normativa e dalla giurisprudenza convenzionale - Violazione del principio del giusto processo - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., gli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica. Il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, che ha ad oggetto l'accertamento della concreta pericolosità sociale della persona da sottoporre alla misura, non dà luogo ad un contenzioso a carattere meramente e altamente «tecnico», rispetto al quale il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale - richiesto dall'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo - possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate. Per altro verso, la «posta in gioco» nella procedura in esame si presenta particolarmente elevata giacché, nella generalità dei casi, la verifica della pericolosità sociale è prodromica alla sottoposizione dell'interessato a misure di sicurezza personali che raggiungono, nel caso delle misure detentive, un tasso di afflittività del tutto analogo a quello delle pene detentive. Ne deriva che le disposizioni censurate, prevedendo che le misure di sicurezza siano applicate in esito ad un procedimento camerale senza la partecipazione del pubblico, violano l'art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto, nonostante il giudice sia chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su un bene primario dell'individuo, costituzionalmente tutelato, quale la libertà personale, non contemplano la possibilità per le persone coinvolte nel procedimento di chiederne lo svolgimento in forma pubblica, così ledendo il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, costituzionalmente rilevante anche in assenza di un esplicito richiamo in Costituzione. - Per l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 2- ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica, v. la citata sentenza n. 93/2010. - Nel senso che le norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte EDU, integrano, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., v. ex plurimis , a partire dalle citate sentenze n. 348/2007 e n. 349/2007, le sentenze nn. 30/2014, 264/2012, 236/2011, 113/2011 e 80/2011, anch'esse richiamate. - Per l'affermazione che la norma convenzionale - che si colloca pur sempre a livello sub-costituzionale - è inidonea ad integrare il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost. se contrastante con altre norme della Costituzione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 113/2011, 311/2009, 349/2007 e 348/2007. - Sul principio di pubblicità delle udienze giudiziarie e per l'affermazione che l'art. 6, par. 1, CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, non contrasta con le conferenti tutele offerte dalla Costituzione, v. la citata sentenza n. 93/2010. - Nel senso che la pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce principio connaturato ad un ordinamento democratico, v. le citate sentenze nn. 373/1992, 69/1991 e 50/1989. - Sul carattere non assoluto del principio di pubblicità del giudizio e sulle particolari ragioni giustificative di discipline derogatorie, v. le citate sentenze nn. 212/1986 e 12/1971.

Parametri costituzionali