Pronuncia 198/2014

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di M.E. con ordinanza del 27 giugno 2013, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti l'atto di costituzione di M.E., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo; uditi gli avvocati Raffaele Lepore e Mercurio Galasso per M.E. e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lucera con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2014. F.to: Sabino CASSESE, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASSESE

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Massime

Esecuzione penale - Determinazione della pena detentiva da eseguire - Previsione che siano computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta - Lamentata impossibilità per il giudice di superare la limitazione - Asserita violazione del principio del favor libertatis - Asserita disparità di trattamento tra condannati a seconda che l'ingiusta carcerazione segua, e non già preceda, la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, si tiene conto soltanto della custodia cautelare subita o delle pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale la pena che deve essere eseguita è stata inflitta. Lo sbarramento temporale fissato dalla norma censurata è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una "riserva di impunità"; esso risponde inoltre, prima ancora, alla fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena segua, e non già preceda, il reato, essendo questa la condizione indispensabile affinché la pena possa esplicare le funzioni sue proprie, e particolarmente quelle di prevenzione speciale e rieducativa. Non sussiste, pertanto, la violazione degli invocati parametri e, in particolare, dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, poiché il rimettente qualifica come presunzione assoluta quella che, in realtà, è una delle ragioni giustificatrici della limitazione denunciata; il che esclude che possa essere accolta anche la richiesta, formulata in via subordinata, di trasformare l'ipotetica presunzione assoluta in relativa. - Nel senso della ammissibilità della questione quando gli interventi additivi richiesti non si pongono in rapporto di alternatività irrisolta, ma di subordinazione, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 280/2011. - Nel senso che l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con esclusione di ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti, eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , oppure diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 310/2010, 227/2010 e 50/2010. - Su questione parzialmente analoga avente ad oggetto l'art. 271, quarto comma, del codice di rito del 1930, v. la citata sentenza n. 442/1988.