Pronuncia 24/2014
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito della sentenza della Corte di cassazione, quinta sezione penale, del 19 settembre 2012, n. 46340, delle ordinanze della Corte d'appello di Milano, quarta sezione penale, del 28 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013 e della sentenza della Corte d'appello di Milano, quarta sezione penale, del 12 febbraio 2013, n. 985, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 24 aprile ed il 24 ottobre 2013, depositati in cancelleria il 9 maggio e il 31 ottobre 2013 ed iscritti ai numeri 4 e 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di merito. Udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi; uditi gli avvocati dello Stato Massimo Giannuzzi e Raffaele Tamiozzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara 1) che non spettava alla Corte di cassazione annullare - con la sentenza n. 46340/12 del 19 settembre 2012 - il proscioglimento degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco, nonché le ordinanze emesse il 22 ed il 26 ottobre 2010, con le quali la Corte d'appello di Milano aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche al fatto storico del sequestro in questione; 2) che non spettava alla Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, ammettere - con l'ordinanza del 28 gennaio 2013 - la produzione, da parte della Procura generale della Repubblica presso la medesima Corte, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - atti dei quali era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d'appello con le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, poi annullate dalla Corte di cassazione con la sentenza innanzi indicata; 3) che non spettava alla Corte d'appello di Milano - in riferimento alla ordinanza pronunciata il 4 febbraio 2013 - omettere l'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso della udienza dello stesso 4 febbraio 2013, invitando il Procuratore generale a concludere e a svolgere la sua requisitoria con l'utilizzo di fonti di prova coperte da segreto di Stato; 4) che non spettava alla Corte d'appello di Milano - in relazione alla sentenza n. 985 del 12 febbraio 2013 - affermare la penale responsabilità degli imputati Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano, in ordine al fatto-reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla relativa vicenda, concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione; 5) che non spettava alla Corte d'appello di Milano emettere la sentenza innanzi indicata sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari - di cui era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d'appello con le ricordate ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 - senza che si fosse dato corso all'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli anzidetti imputati nel corso della udienza del 4 febbraio 2013, essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato; 6) che spettava alla Corte d'appello di Milano non sospendere il procedimento penale a carico degli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori in pendenza del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; annulla, nelle corrispondenti parti, la sentenza della Corte di cassazione e quella della Corte d'appello di Milano, innanzi indicate, nonché le ordinanze anzidette, anch'esse nelle rispettive parti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014. F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore: Paolo Grossi
Data deposito: Thu Feb 13 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SILVESTRI
Massime
Segreto di Stato - Sequestro Abu Omar - Sentenza della Corte di cassazione che ha annullato il proscioglimento degli imputati Pollari, Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini, nonché le ordinanze della Corte d'appello di Milano con le quali sono state ritenute inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari - Provvedimento giurisdizionale emesso sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche il fatto storico del sequestro in questione - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Determinazione del reale ambito dei fatti e delle notizie coperte dal segreto, da parte di un organo diverso da quello cui è riservato detto compito - Menomazione del munus spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di segreto di Stato - Dichiarazione che non spettava alla Corte di cassazione l'adozione dei provvedimenti giurisdizionali impugnati - Annullamento, nelle corrispondenti parti, della sentenza della Corte di Cassazione.
Norme citate
- sentenza della Corte di cassazione - sez. V pen.-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 52
- Costituzione-Art. 94
- Costituzione-Art. 95
- legge-Art. 1
- legge-Art. 1
- legge-Art. 39
- legge-Art. 40
- legge-Art. 41
Segreto di Stato - Sequestro Abu Omar - Ordinanza della Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, con la quale è stata ammessa la produzione, da parte della Procura generale della Repubblica presso la medesima Corte, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini dagli imputati Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Determinazione del reale ambito dei fatti e delle notizie coperte dal segreto, da parte di un organo diverso da quello cui è riservato detto compito - Menomazione del munus spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di segreto di Stato - Dichiarazione che non spettava alla Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato - Annullamento, nelle corrispondenti parti, dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 52
- Costituzione-Art. 94
- Costituzione-Art. 95
- legge-Art. 1
- legge-Art. 1
- legge-Art. 39
- legge-Art. 40
- legge-Art. 41
Segreto di Stato - Sequestro Abu Omar - Procedimento penale della Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, a carico degli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - Ordinanza pronunciata il 4 febbraio 2013 - Omesso interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati - Invito al Procuratore generale a concludere e a svolgere la sua requisitoria con l'utilizzo di fonti di prova coperte da segreto di Stato - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Determinazione del reale ambito dei fatti e delle notizie coperte dal segreto, da parte di un organo diverso da quello cui è riservato detto compito - Menomazione del munus spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di segreto di Stato - Dichiarazione che non spettava alla Corte d'appello di Milano l'adozione, nei termini indicati, del provvedimento giurisdizionale impugnato - Annullamento, nelle corrispondenti parti, dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 52
- Costituzione-Art. 94
- Costituzione-Art. 95
- legge-Art. 1
- legge-Art. 1
- legge-Art. 39
- legge-Art. 40
- legge-Art. 41
Segreto di Stato - Sequestro Abu Omar - Sentenza della Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, che ha affermato la penale responsabilità degli imputati Pollari, Di Troia, Ciorra, Mancini e Di Gregori - Provvedimento giurisdizionale emesso sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla relativa vicenda, concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Determinazione del reale ambito dei fatti e delle notizie coperte dal segreto, da parte di un organo diverso da quello cui è riservato detto compito - Menomazione del munus spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di segreto di Stato - Dichiarazione che non spettava alla Corte d'appello di Milano l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato - Annullamento, nelle corrispondenti parti, della sentenza della Corte d'appello di Milano.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 52
- Costituzione-Art. 94
- Costituzione-Art. 95
- legge-Art. 1
- legge-Art. 1
- legge-Art. 39
- legge-Art. 40
- legge-Art. 41
Segreto di Stato - Sequestro Abu Omar - Sentenza della Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, che ha affermato la penale responsabilità degli imputati Pollari, Di Troia, Ciorra, Mancini e Di Gregori - Provvedimento giurisdizionale emesso sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari, senza che si fosse dato corso all'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati nel corso della udienza del 4 febbraio 2013, ed essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Determinazione del reale ambito dei fatti e delle notizie coperte dal segreto, da parte di un organo diverso da quello cui è riservato detto compito - Menomazione del munus spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di segreto di Stato - Dichiarazione che non spettava alla Corte d'appello di Milano l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato - Annullamento, nelle corrispondenti parti, della sentenza della Corte d'appello di Milano.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 52
- Costituzione-Art. 94
- Costituzione-Art. 95
- legge-Art. 1
- legge-Art. 1
- legge-Art. 39
- legge-Art. 40
- legge-Art. 41
Segreto di Stato - Sequestro Abu Omar - Procedimento penale della Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, a carico degli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - Mancata sospensione in pendenza di giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (primo ricorso) - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal presidente del Consiglio dei Ministri - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Dichiarazione che spettava alla Corte d'appello di Milano non sospendere il procedimento penale in pendenza del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 52
- Costituzione-Art. 94
- Costituzione-Art. 95
- legge-Art. 1
- legge-Art. 1
- legge-Art. 39
- legge-Art. 40
- legge-Art. 41