Pronuncia 243/2014
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuseppe TESAURO; Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445-bis del codice di procedura civile e dell'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra R.A. e l'INPS con ordinanza del 18 gennaio 2013, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di costituzione di R.A. e dell'INPS; udito nell'udienza pubblica del 23 settembre 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Giulio Cimaglia per R.A. e Mauro Ricci per l'INPS.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445-bis, settimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 27, comma 1, lettera f), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012), sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione - dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 445-bis, cod. proc. civ., in toto, nonché dell'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - comma aggiunto dall'art. 20, comma 5-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, e poi modificato dall'art. 38, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 111 della Costituzione; b) dell'art. 445-bis, cod. proc. civ., in toto, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.; c) dell'art. 445-bis, quarto, quinto e sesto comma, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost.: questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014. F.to: Giuseppe TESAURO, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI
Relatore: Alessandro Criscuolo
Data deposito: Tue Oct 28 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: TESAURO
Massime
Procedimento civile - Controversie in materia di invalidità civile, di pensione di inabilità e di assegno di invalidità - Accertamento tecnico preventivo (ATP) per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa, quale condizione di procedibilità della domanda - Prevista inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio - Asserita limitazione alla piena realizzabilità e tutelabilità dei diritti previdenziali e assistenziali in cui sia in contestazione il requisito sanitario - Ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 445 BIS, comma 7
- legge-Art. 27, comma 1
Parametri costituzionali
Procedimento civile - Controversie in materia di invalidità civile, di pensione di inabilità e di assegno di invalidità - Accertamento tecnico preventivo (ATP) per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa, quale condizione di procedibilità della domanda - Asserita introduzione di una forma atipica di "giurisdizione condizionata", lesiva del principio di ragionevolezza e eguaglianza, del diritto di azione e di difesa in giudizio, del diritto all'assistenza sociale, dei principi di parità e del contraddittorio nonché della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Insussistenza - Congruo bilanciamento tra gli interessi generali al contenimento e alla brevità del contenzioso e l'interesse della parte - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 445 BIS
- decreto-legge-Art. 10, comma 6
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 20, comma 5
- legge-Art. E POI MODIFICATO DAL
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 38, comma 8