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Pronuncia 109/2015

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 666, 667, comma 4, e 676 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento relativo al ricorso proposto da C.W.S. nella qualità di legale rappresentante del "J.P. Getty Trust", con ordinanza del 10 giugno 2014, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione di C.W.S. nella qualità di legale rappresentante del "J.P. Getty Trust", nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo; uditi gli avvocati Massimo Luciani e Alfredo Gaito per C.W.S. nella qualità di legale rappresentante del "J.P. Getty Trust" e l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2015. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CRISCUOLO

Massime

Processo penale - Procedimento di opposizione, davanti al giudice dell'esecuzione, contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca - Svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica, su istanza degli interessati - Mancata previsione - Contrasto con il principio convenzionale di pubblicità dei procedimenti giudiziari - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dai trattati internazionali - Violazione del principio del giusto processo - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, gli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica. La pubblicità del giudizio - specie di quello penale - rappresenta, infatti, un principio connaturato ad un ordinamento democratico, la cui limitazione può avvenire solo in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale. In particolare, nel procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca, non sono ravvisabili ragioni atte a giustificare una deroga generalizzata e assoluta al principio di pubblicità delle udienze, atteso che il procedimento medesimo è finalizzato all'applicazione di una misura distinta ed ulteriore rispetto a quelle adottate in sede cognitiva: misura che incide su un diritto, ossia quello di proprietà, munito di garanzia convenzionale ai sensi dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU. - Sull'illegittimità costituzionale - per contrasto, nel primo caso, con l'art. 117, primo comma, Cost. e, negli altri due, con gli artt. 111, primo comma, e 117 della Costituzione - delle disposizioni regolative, rispettivamente, del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, e del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, le procedure stesse si svolgano nelle forme dell'udienza pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 97/2015, 135/2014 e 93/2010. - Sulla pubblicità del giudizio penale, nonché degli eventuali limiti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 373/1992, 69/1991, 50/1989, 212/1986 e 12/1971. - Sull'assenza di necessità della forma dell'udienza pubblica del giudizio penale, relativamente al ricorso per Cassazione, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 80/2011.

Parametri costituzionali