Pronuncia 23/2015
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Avezzano nel procedimento penale a carico di D.G.A., con ordinanza del 7 agosto 2013, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI
Relatore: Paolo Maria Napolitano
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CRISCUOLO
Massime
Processo penale - Procedimento per decreto - Reati perseguibili a querela - Facoltà del querelante di opporsi alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna -Ingiustificato allungamento dei tempi del processo e ostacolo all'effetto deflattivo legato ai riti speciali di tipo premiale - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 459, comma 1
- legge-Art. 37, comma 1