Pronuncia 25/2015

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 529 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Brindisi, in composizione monocratica, sezione distaccata di Fasano, nel procedimento penale a carico di N.G. ed altro, con ordinanza del 5 dicembre 2012, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brindisi, in composizione monocratica, sezione distaccata di Fasano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Relatore: Giorgio Lattanzi

Data deposito: Tue Mar 03 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CRISCUOLO

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Massime

Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento per "tenuità del fatto" analogamente a quanto previsto per i procedimenti penali di competenza del giudice di pace (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000) - Mancata previsione - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.

È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 cod.proc.pen., impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento per "tenuità del fatto", analogamente a quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 per i procedimenti penali di competenza del giudice di pace. L'ordinanza di rimessione - che è priva anche di un'esauriente descrizione del fatto oggetto del giudizio - non contiene indicazioni sull'esistenza delle condizioni richieste dal citato art. 34 per l'applicabilità della suddetta formula di proscioglimento. Invero, ai fini della configurabilità di tale causa di esclusione della procedibilità, non è sufficiente l'esiguità del danno, ma occorre anche valutare l'occasionalità del fatto, il grado di colpevolezza dell'imputato e il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento gli può arrecare. L'ordinanza di rimessione non fa cenno di tutti questi elementi né della mancanza di opposizione, oltre che dell'imputato, anche della persona offesa, che costituisce una condizione necessaria della causa di proscioglimento per la "particolare tenuità del fatto".