Pronuncia 78/2015
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), promossi dal Tribunale ordinario di Milano - sezione nona civile, con ordinanza del 27 gennaio 2014, dallo stesso Tribunale - sezione prima civile, con ordinanza dell'11 febbraio 2014 e sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanze del 1° aprile e del 9 maggio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 87, 130, 169 e 170 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 36 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione di N. C. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2015 e nella camera di consiglio del 29 aprile 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; uditi gli avvocati Ugo Minneci e Emilio Negro per N. C. e l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, dal Tribunale ordinario di Milano - sezione nona civile e dallo stesso Tribunale, sezione prima civile e sezione specializzata in materia di impresa, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, con le quattro ordinanze indicate in epigrafe, e, dal solo Tribunale di Milano - sezione nona civile, in riferimento anche all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI
Relatore: Mario Rosario Morelli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CRISCUOLO
Massime
Procedimento civile - Nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti - Opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore - Previsto deposito "dinanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto" - Mancata previsione dell'obbligo di astensione per il magistrato investito dell'opposizione ove abbia pronunciato l'ordinanza opposta - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto alla ipotesi ritenuta analoga del reclamo nel procedimento cautelare - Asserita lesione del diritto alla tutela giurisdizionale sotto il profilo del difetto di imparzialità del giudice - Insussistenza - Procedimento unitario svolgentesi davanti al medesimo giudice, articolato in due fasi nell'interesse del lavoratore - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 51, comma 1
- legge-Art. 1, comma 51