Pronuncia 63/2016
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, e 72, commi 4, 5 e 7, lettere e) e g), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificati dall'art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-7 aprile 2015, depositato in cancelleria il 9 aprile 2015 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia, nonché l'atto di intervento dell'Associazione VOX - Osservatorio italiano sui Diritti; udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia; uditi l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Pio Dario Vivone per la Regione Lombardia.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione VOX - Osservatorio italiano sui Diritti, nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, commi 2-bis, limitatamente alle parole «che presentano i seguenti requisiti:» e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi»; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, commi 4 e 7, lettera e), della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015; 4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 2-ter, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 19 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe; 5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, promossa - in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), Cost., in relazione agli artt. 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007) ed all'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881) - dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe; 6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 19 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe; 7) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 7, lettera g), della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe; 8) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2016. F.to: Marta CARTABIA, Presidente e Redattore Carmelinda MORANO, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2016. Il Cancelliere F.to: Carmelinda MORANO
Relatore: Marta Cartabia
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CARTABIA
Massime
Intervento in giudizio - Atto di intervento dell'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui Diritti - Regola secondo cui il giudizio promosso in via di azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa - Inammissibilità.
Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Confessioni "senza intesa" - Realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Imposizione di specifici requisiti differenziati e più stringenti - Violazione dell'eguale libertà religiosa di tutte le confessioni - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia esclusiva dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose - Illegittimità costituzionale parziale.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 1, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 70, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 70, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 70, comma 2
Parametri costituzionali
Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica - Realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Obbligo di stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato, con espressa previsione della "possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del Comune di attività non previste nella convenzione" - Ricorso del Governo - Asserita violazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa - Insussistenza - Norma ispirata alla finalità di assicurare lo sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitati, da attuarsi nei limiti necessari per tutelare l'interesse perseguito - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 1, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 70, comma 2
Parametri costituzionali
Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Confessioni "senza intesa" - Realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Imposizione di specifici requisiti differenziati e più stringenti - Obbligo di stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato - Ricorso del Governo - Asserita violazione del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale - Difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 1, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 70, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 70, comma 2
- legge della Regione Lombardia-Art. 70, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 10
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 22
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 10
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 17
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 18
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 19
Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose - Prevista acquisizione dei «pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali» - Prevista installazione, per ciascun edificio di culto, di «un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine» - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 4
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 7
- legge della Regione Lombardia-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose - Prevista «facoltà per i Comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale» - Ricorso del Governo - Asserita violazione della libertà religiosa - Norma meramente ricognitiva - Carenza di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 4
- legge della Regione Lombardia-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Confessioni "senza intesa" - Edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi - Procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose - Previsione che il piano predetto garantisca «la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR» - Ricorso del Governo - Asserita attribuzione all'amministrazione di una troppo ampia discrezionalità, tale da consentire applicazioni discriminatorie - Insussistenza - Norma specificativa di quanto previsto in generale nel piano territoriale regionale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 7
- legge della Regione Lombardia-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose - Approvazione comunale entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge censurata o, in mancanza, unitamente al nuovo PGT - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i limiti edilizi inderogabili stabiliti dallo Stato - Evocazione di parametro inconferente - Manifesta inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 1, comma 1
- legge della Regione Lombardia-Art. 72, comma 5
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- decreto ministeriale-Art. 3