Pronuncia 104/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli «articoli 5, comma 1, lett. c e 4 lett. f)» [recte: dell'art. 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera f)], della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), e degli artt. 8 e 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra l'Università degli Studi di Macerata e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altri, con ordinanza dell'11 dicembre 2015, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti l'atto di costituzione dell'Università degli Studi di Macerata nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia; uditi l'avvocato Francesco de Leonardis per l'Università degli Studi di Macerata e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5»; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 49 del 2012, limitatamente alle parole «al costo standard per studente,»; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Marta Cartabia
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Memorie illustrative - Deposito in cancelleria in formato cartaceo oltre il termine previsto - Tardività - Impossibilità di presa in considerazione.
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 10
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 6
Delegazione legislativa - Limiti di oggetto e di contenuto della delega - Necessità che circoscrivano adeguatamente l'attività normativa del legislatore delegato preservandone margini di discrezionalità - Identificazione, a tal fine, del contenuto della delega in rapporto al quadro normativo in cui si inserisce, nonché alla ratio e alle finalità ispiratrici di essa.
Parametri costituzionali
Università - Riforma del sistema di finanziamento universitario - Delega al Governo - Introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso e attribuzione in base ad esso di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario (FFO) non assegnata - Denunciata individuazione dell'oggetto della delega ma non dei principi e criteri direttivi per il suo esercizio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 5, comma 1
- legge-Art. 5, comma 4
Parametri costituzionali
Università - Riforma del sistema di finanziamento universitario - Determinazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso e attribuzione in base ad esso di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario (FFO) non assegnata - Mero rinvio da parte del legislatore delegato ad emanandi decreti ministeriali - Configurazione di una non consentita sub-delega su aspetti essenziali della riforma - Illegittimità costituzionale e illegittimità costituzionale parziale.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 8
- decreto legislativo-Art. 10
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 5
- legge-Art. 5
- Costituzione-Art. 33
- Costituzione-Art. 34
Thema decidendum - Accoglimento di questioni di legittimità costituzionale per vizi attinenti all'esercizio della delega - Assorbimento di ogni altro profilo.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 8
- decreto legislativo-Art. 10
Parametri costituzionali
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di incostituzionalità determinata esclusivamente da vizi dell'esercizio del potere legislativo delegato - Possibilità di ulteriori interventi del Parlamento e del Governo - Dovere di questi ultimi, nella specie, di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione di finanziamenti per le università statali.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 8
- decreto legislativo-Art. 10