Pronuncia 123/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, promosso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel procedimento vertente tra S. S. ed altri e l'Università degli studi di Napoli Federico II ed altri, con ordinanza del 4 marzo 2015, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione di F. F. ed altri, di T. C. ed altri, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; uditi gli avvocati Riccardo Marone e Raffaella Veniero per F. F. ed altri, Riccardo Marone Giuseppe Maria Perullo per T. C. ed altri, Angelo Abignente per l'Università degli Studi di Napoli Federico II e Dario Marinuzzi per l'INPS.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del d.lgs. n. 104 del 2010, e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giancarlo Coraggio
Data deposito: Fri May 26 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Giustizia amministrativa - Revocazione (giudizio di) - Casi di revocazione della sentenza - Necessità di conformarsi a sopravvenuta sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo - Omessa previsione - Denunciato contrasto con i parametri costituzionali che garantiscono il diritto di agire in giudizio e il giusto processo - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 106
- codice di procedura civile-Art. 395
- codice di procedura civile-Art. 396
Parametri costituzionali
Rilevanza della questione incidentale - Necessità di applicare le norme censurate per decidere, in sede rescindente, sulla ammissibilità della domanda di revocazione - Valutazione non implausibile del rimettente, come tale insindacabile dalla Corte costituzionale - Ininfluenza di aspetti attinenti alla successiva ed eventuale fase rescissoria - Ammissibilità della questione.
Rilevanza della questione incidentale - Necessità per il rimettente di stabilire se dall'art. 46, par. 1, CEDU discenda direttamente l'obbligo di riapertura del processo, non affermato dalla sentenza della Corte EDU posta a fondamento della domanda di revocazione - Problema interpretativo coinvolgente il merito - Sussistenza della rilevanza - Ammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 106
- codice di procedura civile-Art. 395
- codice di procedura civile-Art. 396
Parametri costituzionali
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 46
Giustizia amministrativa - Revocazione (giudizio di) - Casi di revocazione della sentenza - Necessità di conformarsi a sopravvenuta sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo - Omessa previsione - Denunciata inosservanza dell'obbligo di riapertura dei processi definiti in violazione di diritti garantiti dalla CEDU - Insussistenza, allo stato, di tale obbligo per i processi non penali (civili e amministrativi) - Mero invito rivolto agli Stati contraenti a provvedere in tal senso - Necessaria ponderazione tra il diritto di azione delle parti vittoriose a Strasburgo e quello di difesa dei terzi - Spettanza in via prioritaria al legislatore - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 106
- codice di procedura civile-Art. 395
- codice di procedura civile-Art. 396
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 46
- Costituzione-Art. 24