Pronuncia 176/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2776, terzo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 23, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 23, comma 39, del d.l. n. 98 del 2011, promosso dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Forlì, sezione civile, nel procedimento vertente tra C. V. e G. M. e Equitalia Centro spa, con ordinanza del 2 febbraio 2015, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei Ministri; udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 39, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2776, terzo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 23, comma 39, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale ordinario di Forlì, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Mario Rosario Morelli
Data deposito: Thu Jul 13 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Thema decidendum - Eccezioni di inammissibilità rifluenti sul merito delle questioni - Superamento.
Norme citate
- codice civile-Art. 2776, comma 3
- decreto-legge-Art. 23, comma 39
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. 23, comma 39
- legge-Art.
Privilegio, pegno, ipoteca - Disciplina dei privilegi erariali introdotta dal decreto-legge n. 98 del 2011 - Crediti dello Stato per imposte dirette e relative sanzioni - Collocazione sussidiaria, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari - Denunciata violazione del "principio di ragionevolezza e non discriminazione" e del principio del giusto processo, per alterazione della parità tra le parti del processo esecutivo - Insussistenza dei vizi prospettati - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2776, comma 3
- decreto-legge-Art. 23, comma 39
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Privilegio, pegno e ipoteca - Disciplina dei privilegi erariali introdotta dal decreto-legge n. 98 del 2011 - Crediti dello Stato per imposte dirette e relative sanzioni - Collocazione sussidiaria, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari - Estensione ai crediti sorti prima ma fatti valere dopo l'istituzione del privilegio sussidiario - Indebita ingerenza sullo svolgimento del processo esecutivo e compressione del legittimo affidamento riposto dagli altri creditori nella soddisfazione dei propri crediti - Assenza di motivi imperativi di interesse generale che giustifichino tali effetti - Illegittimità costituzionale.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 23, comma 39
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
Thema decidendum - Accoglimento della questione incidentale per violazione di uno dei parametri evocati - Assorbimento di profilo riferito ad altro parametro.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 23, comma 39
- legge-Art.