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Pronuncia 191/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 219, 228, 236, 469, secondo periodo, 470, 505, 510, 512, 515, 516, 517, 548, 549, 672, 675 e 676, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento con ricorsi rispettivamente notificati il 26 febbraio-7 marzo, il 26-29 febbraio e il 29 febbraio 2016, depositati in cancelleria il 4, l'8 e il 10 marzo 2016 ed iscritti rispettivamente ai numeri 10, 17 e 20 del registro ricorsi 2016; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi gli avvocati Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16 e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso n. 10 del 2016, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1) e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97 e 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso n. 20 del 2016; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 505 e 510, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, al d.lgs. n. 266 del 1992, e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in quanto maggiormente favorevoli», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 512 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lettera a, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»), 515 (nel testo antecedente e in quello successivo alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lettera c, della legge n. 232 del 2016), 516 e 517, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», agli artt. 116, 117, quarto comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 548 e 549, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 9, numero 10), 16, 79, 80, 81, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), al d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 574 del 1988, al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474», all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità», e agli artt. 116, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 9, numero 10), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, terzo comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 469, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 470, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, secondo e quarto comma, 80, 81 e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 197 del 1980, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 672, della legge n. 208 del 2015, trasferita sull'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 675 e 676, della legge n. 208 del 2015, nel testo abrogato dall'art. 43, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), estese all'art. 15-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), introdotto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 97 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost,, «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Silvana Sciarra

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

Massime

Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Avvenuta applicazione di quest'ultima per un rilevante arco temporale - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta abrogazione del predetto comma ad opera dell'art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 75 del 2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017, atteso che la norma abrogata ha avuto applicazione per un arco temporale rilevante (dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, fino al 21 giugno 2017) e ciò di per sé esclude la cessazione della materia del contendere. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, perché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere è necessario il concorso di due requisiti: lo ius superveniens deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con l'atto introduttivo del giudizio e le disposizioni oggetto d'impugnazione non devono avere avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2017, n. 8 del 2017, n. 257 del 2016, n. 253 del 2016, n. 242 del 2016 e n. 199 del 2016 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 219

Impiego pubblico - Dirigenti - Indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e di seconda fascia vacanti alla data del 15 ottobre 2015 e cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali conferiti tra il 15 ottobre 2015 e il 1° gennaio 2016 - Applicabilità alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Violazione della competenza residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. - l'art. 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nel disciplinare l'indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e di seconda fascia, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali conferiti tra il 15 ottobre 2015 e il 1° gennaio 2016, la norma impugnata dalle Province autonome e dalla Regione Veneto incide su aspetti inerenti ai profili pubblicistico-organizzativi della dirigenza pubblica, così come di tutto il lavoro pubblico, devoluti in ambito regionale alla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa. Né può escludersi l'invasione di tale competenza ritenendo che la norma, circoscritta a un periodo transitorio e legata all'attuazione della riforma della p.a., sia espressione della competenza statale a fissare i princìpi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della p.a., poiché essa racchiude previsioni quanto mai dettagliate e penetranti anche in merito alla cessazione ope legis degli incarichi e alla risoluzione dei contratti e incide direttamente sul conferimento e sulla durata degli incarichi dirigenziali. Per costante giurisprudenza costituzionale, i profili pubblicistico-organizzativi della dirigenza pubblica e dell'impiego pubblico regionale - comprensivi delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, del conferimento degli incarichi e della durata degli stessi - rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 105 del 2013, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 219

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in via principale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento di censure ulteriori.

Accolta - per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, restano assorbite le ulteriori censure formulate dalle ricorrenti Province autonome e Regione Veneto.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 219

Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Modificazione di parti diverse da quella specificamente censurata - Ininfluenza sulla relativa questione di legittimità costituzionale.

Le modificazioni apportate al comma 228 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 dalle norme sopravvenute (in particolare, dagli artt. 16, comma 1-bis, del d.l. n. 113 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 160 del 2016; 1, comma 479, lett. d, della legge n. 232 del 2016; e 22, commi 2 e 3, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017) incidono su parti di esso diverse dal periodo specificamente impugnato e, pertanto, non influiscono sulle relative questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Province autonome e dalla Regione Veneto.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 228

Impiego pubblico - Assunzioni a tempo indeterminato - Facoltà delle Regioni e degli enti locali, la cui spesa per il personale sia pari o inferiore al 20% di quella corrente, di superare il limite del 25% del personale cessato nell'anno precedente - Blocco per il biennio 2017-2018 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciato automatismo arbitrario lesivo dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, congruenza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dell'autonomia organizzativa delle Regioni "virtuose" - Insussistenza dei vizi prospettati - Riconducibilità della previsione censurata ai principi di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 228 [ultimo periodo], della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nella parte in cui - bloccando, per gli anni 2017 e 2018, l'applicazione dell'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif, nella legge n. 114 del 2014) - impedisce alle Regioni e agli enti locali "virtuosi" (la cui spesa per il personale non supera il 20% di quella corrente) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale oltre il limite (25% di quello cessato nell'anno precedente) introdotto dal primo periodo dello stesso comma 228 per il triennio 2016-2018. La disciplina prefigurata dal legislatore statale - incidendo su un aggregato rilevante della spesa corrente, che si identifica nella spesa per il personale, voce di importanza strategica, nelle sue molteplici componenti, per l'attuazione del patto di stabilità interno - reca princìpi di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale per escludere l'illegittimità delle misure limitative dell'autonomia regionale, dal momento che non prevede in modo esaustivo strumenti e modalità di perseguimento degli obiettivi, comunque rimessi all'apprezzamento delle Regioni, e che presenta un carattere transitorio, circoscritto temporalmente al biennio 2017-2018, nel quale viene ripristinata la vigenza della regola generale e sospesa l'applicazione della disciplina derogatoria più flessibile, prevista dal menzionato art. 3, comma 5-quater, in situazioni di modesta incidenza della spesa del personale rispetto a quella corrente. Quanto al prospettato trattamento deteriore degli enti "virtuosi", il carattere generale degli interventi di riordino impone una disciplina uniforme e questa disciplina, di per sé priva di intenti premiali o punitivi, non può essere diversamente calibrata in ragione di presunte specificità territoriali. ( Precedenti citati: sentenza n. 169 del 2007; sentenza n. 218 del 2015; sentenze n. 176 del 2016 e n. 159 del 2016 ). Per ragioni di coordinamento finanziario ben può il legislatore statale imporre in via transitoria agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, atti a contenere il tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti. ( Precedente citato: sentenza n. 36 del 2004 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 228

Bilancio e contabilità pubblica - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica concordati con l'Unione europea - Obbligo delle autonomie speciali di assicurarlo.

Con riguardo alle misure di contenimento della spesa pubblica, definite dalle leggi di stabilità in vista del perseguimento degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica, anche alla luce dei vincoli derivanti dall'adesione all'Unione europea, le autonomie speciali, benché titolari di autonomia finanziaria, devono comunque assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di garantire la sostenibilità del sistema nel quale esse stesse sono incluse. La tutela dell'unità economica della Repubblica assume a tale riguardo rilievo preponderante e si affianca all'obbligo di prevenire squilibri di bilancio, con specifico riferimento all'andamento dei conti pubblici degli enti a ordinamento particolare. ( Precedenti citati: sentenze n. 19 del 2015 e n. 39 del 2014 ).

Bilancio e contabilità pubblica - Clausola di salvaguardia delle disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione - Funzione e ambito di operatività - Inapplicabilità agli enti ad autonomia speciale delle norme della legge statale in cui la clausola è inserita, eccettuate quelle la cui applicabilità sia espressamente prevista - Obbligo per i medesimi enti di conformarsi ai vincoli (finanziari) derivanti dall'adesione all'Unione europea, nell'esercizio di proprie competenze legislative o attraverso procedure dominate dal principio consensualistico.

La clausola di salvaguardia delle disposizioni degli statuti speciali e delle norme di attuazione statutaria ha la funzione di limite all'applicazione delle disposizioni della legge statale in cui è inserita, valendo a impedire che quelle in contrasto con i predetti statuti e norme di attuazione siano applicabili agli enti ad autonomia differenziata. L'operatività della clausola di salvaguardia deve, però, essere esclusa nei particolari casi in cui singole norme di legge si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la clausola generale. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016, n. 23 del 2014 e n. 241 del 2012 ). Una clausola di salvaguardia di portata generale, come quella contenuta nel comma 922 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), impone comunque il rispetto delle prerogative statutarie, sia sostanziali sia procedurali, degli enti dotati di autonomia speciale. Sia nell'imporre, in termini generali, il rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione statutaria, sia nell'imporre modalità procedurali specifiche previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, essa obbliga gli enti in questione a conformarsi ai vincoli (finanziari) derivanti dall'adesione all'Unione europea, nell'esercizio di proprie competenze legislative (art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, richiamato dall'art. 79, comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) o secondo modalità procedurali dominate dal principio consensualistico.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 79
  • decreto legislativo-Art. 2

Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Efficacia di quest'ultima per un rilevante arco temporale - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta abrogazione retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del predetto comma ad opera dell'art. 23, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 75 del 2017, in vigore dal 22 giugno 2017, atteso che la norma abrogata ha prodotto i suoi effetti per un arco temporale rilevante (dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, fino al 31 dicembre dello stesso anno).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 236

Impiego pubblico - Trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche - Divieto, dal 1° gennaio 2016, di destinare ad esso risorse superiori all'importo determinato per l'anno 2015 e automatica riduzione delle risorse stesse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Eventuale diretta applicabilità agli enti ad autonomia speciale - Ricorsi in via cautelativa delle Province autonome di Bolzano e di Trento - Denunciata violazione della potestà legislativa e amministrativa delle ricorrenti in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale, della competenza residuale in materia di organizzazione amministrativa, nonché dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non immediata applicabilità della normativa impugnata alle Province autonome e obbligo delle medesime di adeguare la propria legislazione adottando autonome misure di contenimento della spesa - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse in via cautelativa dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento (complessivamente) agli artt. 8, n. 1), 16, 79 e 79, comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e 117, quarto comma, Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, secondo cui dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. In forza della clausola di salvaguardia di cui al comma 992 della stessa legge di stabilità 2015, deve essere esclusa l'immediata applicazione alle ricorrenti della disposizione statale impugnata e si deve affermare che sussiste un obbligo di adeguamento delle Province autonome, nei limiti e con le modalità tracciate dalla normativa statutaria e attuativa dello statuto. Infatti, i vincoli ai trattamenti accessori - investendo un settore rilevante della spesa per il personale - sono riconducibili ai princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, applicabili anche alle autonomie speciali, i quali devono essere resi operativi in virtù dell'obbligo di adeguamento sancito dall'art. 79, comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che prescrive alle Province autonome di provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e adottando, a tale scopo, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2014 e n. 215 del 2012, sulla qualificazione dei limiti ai trattamenti accessori come principi fondamentali di coordinamento finanziario; sentenze n. 156 del 2015 e n. 141 del 2015, secondo cui le disposizioni statali non direttamente applicabili si rivolgono alle Province autonome "mediatamente" e sono fonte di un "vincolo comportamentale" ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 236

Parametri costituzionali

Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Efficacia di quest'ultima per un rilevante arco temporale - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 505, della legge n. 208 del 2015, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta abrogazione del predetto comma ad opera dell'art. 217, comma 1, lett. ss-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016 (inserita dall'art. 129, comma 1, lett. n, del d.lgs. n. 56 del 2017), atteso che la norma abrogata è rimasta in vigore dal 1° gennaio 2016 al 19 maggio 2017 e ha avuto applicazione per un periodo significativo.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 505