Pronuncia 191/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 219, 228, 236, 469, secondo periodo, 470, 505, 510, 512, 515, 516, 517, 548, 549, 672, 675 e 676, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento con ricorsi rispettivamente notificati il 26 febbraio-7 marzo, il 26-29 febbraio e il 29 febbraio 2016, depositati in cancelleria il 4, l'8 e il 10 marzo 2016 ed iscritti rispettivamente ai numeri 10, 17 e 20 del registro ricorsi 2016; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi gli avvocati Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16 e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso n. 10 del 2016, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1) e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97 e 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso n. 20 del 2016; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 505 e 510, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, al d.lgs. n. 266 del 1992, e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in quanto maggiormente favorevoli», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 512 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lettera a, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»), 515 (nel testo antecedente e in quello successivo alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, lettera c, della legge n. 232 del 2016), 516 e 517, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», agli artt. 116, 117, quarto comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 548 e 549, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 9, numero 10), 16, 79, 80, 81, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), al d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 574 del 1988, al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474», all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità», e agli artt. 116, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 9, numero 10), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, terzo comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 469, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 470, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, secondo e quarto comma, 80, 81 e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 197 del 1980, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 672, della legge n. 208 del 2015, trasferita sull'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe; 10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 675 e 676, della legge n. 208 del 2015, nel testo abrogato dall'art. 43, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), estese all'art. 15-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), introdotto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 97 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost,, «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Silvana Sciarra
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Avvenuta applicazione di quest'ultima per un rilevante arco temporale - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 219
Impiego pubblico - Dirigenti - Indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e di seconda fascia vacanti alla data del 15 ottobre 2015 e cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali conferiti tra il 15 ottobre 2015 e il 1° gennaio 2016 - Applicabilità alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Violazione della competenza residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 219
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in via principale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento di censure ulteriori.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 219
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Modificazione di parti diverse da quella specificamente censurata - Ininfluenza sulla relativa questione di legittimità costituzionale.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 228
Impiego pubblico - Assunzioni a tempo indeterminato - Facoltà delle Regioni e degli enti locali, la cui spesa per il personale sia pari o inferiore al 20% di quella corrente, di superare il limite del 25% del personale cessato nell'anno precedente - Blocco per il biennio 2017-2018 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciato automatismo arbitrario lesivo dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, congruenza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dell'autonomia organizzativa delle Regioni "virtuose" - Insussistenza dei vizi prospettati - Riconducibilità della previsione censurata ai principi di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 228
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica concordati con l'Unione europea - Obbligo delle autonomie speciali di assicurarlo.
Bilancio e contabilità pubblica - Clausola di salvaguardia delle disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione - Funzione e ambito di operatività - Inapplicabilità agli enti ad autonomia speciale delle norme della legge statale in cui la clausola è inserita, eccettuate quelle la cui applicabilità sia espressamente prevista - Obbligo per i medesimi enti di conformarsi ai vincoli (finanziari) derivanti dall'adesione all'Unione europea, nell'esercizio di proprie competenze legislative o attraverso procedure dominate dal principio consensualistico.
Parametri costituzionali
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 79
- decreto legislativo-Art. 2
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Efficacia di quest'ultima per un rilevante arco temporale - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 236
Impiego pubblico - Trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche - Divieto, dal 1° gennaio 2016, di destinare ad esso risorse superiori all'importo determinato per l'anno 2015 e automatica riduzione delle risorse stesse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Eventuale diretta applicabilità agli enti ad autonomia speciale - Ricorsi in via cautelativa delle Province autonome di Bolzano e di Trento - Denunciata violazione della potestà legislativa e amministrativa delle ricorrenti in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale, della competenza residuale in materia di organizzazione amministrativa, nonché dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non immediata applicabilità della normativa impugnata alle Province autonome e obbligo delle medesime di adeguare la propria legislazione adottando autonome misure di contenimento della spesa - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 236
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- legge costituzionale-Art. 10
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 16
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 8
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 79
- decreto legislativo-Art. 2
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 79
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 97
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Efficacia di quest'ultima per un rilevante arco temporale - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 505