Pronuncia 237/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia e dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria, con ricorsi notificati il 27 ottobre-2 novembre, il 28 ottobre, il 28 ottobre-2 novembre ed il 28 ottobre 2016, depositati in cancelleria il 31 ottobre, il 4 e il 7 novembre 2016 ed iscritti ai numeri da 68 a 74 del registro ricorsi 2016. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella udienza pubblica dell'11 ottobre 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis; uditi gli avvocati Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e per le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, Fabio Cintioli per le Regioni Lombardia e Liguria, Ezio Zanon per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi; 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 79, 103, 104 e 107 dello Statuto speciale, al principio dell'accordo in materia finanziaria e al principio di leale collaborazione; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 48 e 49 dello Statuto speciale e al principio dell'accordo in materia finanziaria; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, promossa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), con i ricorsi indicati in epigrafe; 4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, promossa dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento agli artt. 79 e 104 dello Statuto speciale, con i ricorsi indicati in epigrafe; 5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016, promossa dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe; 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, promossa dalle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto, in riferimento al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Daria de Pretis
Data deposito: Fri Nov 10 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge "rinforzata" che rimette a legge ordinaria la regolazione della materia - Sussistenza di interesse attuale a ricorrere per effetto della sola pubblicazione della prima - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 4
- legge-Art. 12
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma ripetitiva di precedente norma non impugnata - Portata innovativa della nuova disposizione - Ammissibilità della questione a prescindere da tale circostanza - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 4
- legge-Art. 12
Thema decidendum - Deduzioni nella memoria per l'udienza - Proposizione di questioni di costituzionalità non prospettate in ricorso - Inammissibilità.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Rinvio alla legge ordinaria in sostituzione della precedente procedura amministrativa concertata - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale, del principio dell'accordo tra lo Stato e le autonomie speciali nei rapporti finanziari, nonché del principio di leale collaborazione - Censure dedotte per la prima volta nella memoria d'udienza - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 4
- legge-Art. 12
Parametri costituzionali
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 79
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 103
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 104
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 107
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Rinvio alla legge ordinaria - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della ricorrente e del principio dell'accordo tra lo Stato e le autonomie speciali nei rapporti finanziari - Censure dedotte per la prima volta nella memoria illustrativa - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art. 12
Parametri costituzionali
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 48
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 49
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Rinvio alla legge ordinaria, anziché a una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto - Denunciata violazione della riserva di legge rinforzata prevista in materia dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 - Insussistenza - Carattere relativo della evocata riserva di legge rinforzata e idoneità della norma impugnata a soddisfarla - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art. 12
Parametri costituzionali
- legge costituzionale-Art. 5
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome alla riduzione del debito pubblico - Ipotizzato assoggettamento di esse all'obbligo di partecipare alla riduzione attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge statale ordinaria - Ricorsi della Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciato contrasto con la disciplina del concorso regionale e provinciale prevista dallo statuto speciale e dalla legge rinforzata adottata in base ad accordo con lo Stato - Interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata - Impossibilità, alla stregua di essa, che la legge ordinaria introduca forme di contributo diverse e ulteriori rispetto a quelle statutariamente previste - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art. 12
Parametri costituzionali
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 79
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 104
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Rinvio alla legge ordinaria in sostituzione della precedente procedura amministrativa concertata - Ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Insussistenza di alcuna riserva costituzionale di procedura amministrativa concertata - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art. 12
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico e alla sua riduzione mediante versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Definizione delle relative modalità - Coinvolgimento delle Regioni nella formazione della legge ordinaria regolatrice - Omessa previsione - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art. 12