Pronuncia 258/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORE LLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), dell'art. 7, comma 1 [recte: 2], del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza), e dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), promosso dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena sul ricorso proposto da A. S. nella qualità di amministratore di sostegno di S. K., con ordinanza del 6 dicembre 2016, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2017. Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza) e dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sollevata dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Augusto Antonio Barbera
Data deposito: Thu Dec 07 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Giudice rimettente - Giudice tutelare - Legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - Sussistenza nei procedimenti concernenti l'amministrazione di sostegno.
Giudice rimettente - Competenza e giurisdizione del rimettente - Verifica riservata al giudice a quo nell'ambito della valutazione della rilevanza - Sindacabilità da parte della Corte solo in caso di carenza manifesta o incontrovertibile.
Cittadinanza - Acquisto - Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi - Esonero dal relativo obbligo per la persona impossibilitata a prestarlo a causa di disabilità - Omessa previsione - Censure rivolte a norme di rango regolamentare - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 7, comma 2
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 25, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità-Art. 18
- legge-Art.
- carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 07/12/2000)-Art. 21
- carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 07/12/2000)-Art. 26
Cittadinanza - Acquisto - Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi - Attinenza a valori costituzionali - Natura di atto personalissimo.
Norme citate
- legge-Art. 10
Parametri costituzionali
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa dal rimettente in base al tenore letterale - Necessaria rimessione della questione incidentale di costituzionalità.
Norme citate
- legge-Art. 10
Diritti inviolabili - Dignità e valore della persona - Collegamento con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli alla libertà, all'eguaglianza e al pieno sviluppo della persona nonché con il divieto di discriminazioni basate sulle "condizioni personali", riferibile anche allo straniero.
Parametri costituzionali
Eguaglianza e ragionevolezza (principi di) - "Condizioni personali" limitative dell'eguaglianza - Collocazione fra esse della condizione di disabilità - Conseguente compito della Repubblica di promuovere l'inserimento sociale del disabile, anche straniero, e il pieno esercizio dei suoi diritti fondamentali.
Parametri costituzionali
Cittadinanza - Acquisto - Condizioni per la trascrizione del decreto presidenziale di concessione - Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi - Esonero dal relativo obbligo per la persona incapace di prestarlo in ragione di grave e accertata condizione di disabilità - Omessa previsione - Irragionevole esclusione del disabile dall'accesso e dal godimento della cittadinanza e violazione dei principi fondamentali che impegnano la Repubblica a favorire il suo inserimento sociale - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- legge-Art. 10
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento della questione incidentale in riferimento a parametri costituzionali - Assorbimento delle censure prospettate in relazione a parametri internazionali e sovranazionali.
Norme citate
- legge-Art. 10
Parametri costituzionali
- Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità-Art. 18
- legge-Art.
- carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 07/12/2000)-Art. 21
- carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 07/12/2000)-Art. 26