Pronuncia 263/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale ordinario di Lecce, con una ordinanza del 19 giugno e due ordinanze del 29 agosto 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 341, 342 e 343 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti l'atto di costituzione di D. V., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio del 24 ottobre 2017 il giudice relatore Franco Modugno; uditi l'avvocato Ladislao Massari per D. V. e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 ottobre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Franco Modugno
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Thema decidendum - Individuazione dell'oggetto della questione incidentale - Riferimento alle premesse e al dispositivo dell'ordinanza di rimessione.
Rilevanza della questione incidentale - Presupposto interpretativo non implausibile - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Processo penale - Procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] - Possibilità di svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica su istanza dell'indagato o del ricorrente - Esclusione - Denunciata violazione della garanzia di pubblicità dei procedimenti giudiziari sancita dalla CEDU - Diversità della norma interposta convenzionale rispetto a quella ipotizzata dal rimettente - Non fondatezza della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
Giurisdizione - Principio di pubblicità delle udienze giudiziarie - Rilevanza costituzionale non assoluta - Configurabilità di legittime eccezioni ad esso.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 111
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Costituzione-Art. 101