About

Pronuncia 263/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale ordinario di Lecce, con una ordinanza del 19 giugno e due ordinanze del 29 agosto 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 341, 342 e 343 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti l'atto di costituzione di D. V., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio del 24 ottobre 2017 il giudice relatore Franco Modugno; uditi l'avvocato Ladislao Massari per D. V. e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 ottobre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Franco Modugno

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

Massime

Thema decidendum - Individuazione dell'oggetto della questione incidentale - Riferimento alle premesse e al dispositivo dell'ordinanza di rimessione.

Benché le ordinanze di rimessione facciano ripetuti riferimenti in motivazione ad altri procedimenti in materia di misure cautelari, il dispositivo e le premesse delle ordinanze stesse rendono palese che le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce riguardano solo il procedimento di riesame delle misure cautelari coercitive, regolato dall'art. 309 cod. proc. pen., e segnatamente la previsione dello svolgimento di esso in camera di consiglio senza la presenza del pubblico, ai sensi degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen.

Rilevanza della questione incidentale - Presupposto interpretativo non implausibile - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen. È quanto meno non implausibile la tesi del rimettente secondo cui la richiesta di udienza pubblica - dalla cui presentazione dipende la rilevanza - non è atto personale dell'imputato e può dunque promanare, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. pen., anche dal difensore, come è avvenuto nei procedimenti a quibus. ( Precedente citato: sentenza n. 214 del 2013, secondo cui l'avvenuta presentazione della richiesta di udienza pubblica da parte dell'interessato è condizione di rilevanza attuale delle questioni di costituzionalità delle norme che escludono il giudizio in forma pubblica ).

Processo penale - Procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] - Possibilità di svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica su istanza dell'indagato o del ricorrente - Esclusione - Denunciata violazione della garanzia di pubblicità dei procedimenti giudiziari sancita dalla CEDU - Diversità della norma interposta convenzionale rispetto a quella ipotizzata dal rimettente - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. La "norma interposta" ricavabile dalla CEDU, destinata ad integrare il parametro costituzionale evocato, è di segno diverso da quello ipotizzato dal rimettente, in quanto - secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo specificamente attinente al procedimento di verifica della legittimità della detenzione ante iudicium della persona indiziata di un reato - la Convenzione non esige, in via di principio, che le relative udienze siano aperte al pubblico. In particolare, l'art. 5, par. 4, CEDU - il quale, prevedendo specifiche garanzie procedurali per le questioni in materia di privazione della libertà, si pone come lex specialis rispetto all'art. 6, par. 1, CEDU - richiede un'udienza per il riesame della legalità della carcerazione preventiva, ma non impone, come regola generale, che detta udienza sia pubblica (pur senza escluderne l'esigenza in determinate circostanze), e ciò in quanto il requisito della pubblicità non rientra nel "nocciolo duro" delle garanzie inerenti alla nozione di "equità", nello specifico contesto dei procedimenti in materia di detenzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2010, n. 135 del 2014, n. 97 del 2015 e n. 109 del 2015, che - in linea con le indicazioni della Corte di Strasburgo o in estensione di esse - hanno introdotto la facoltà degli interessati di chiedere lo svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, del procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza, del procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza e del procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca in sede esecutiva ). Le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione - integrano, quali norme interposte, l'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui tale parametro costituzionale impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2015, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6

Giurisdizione - Principio di pubblicità delle udienze giudiziarie - Rilevanza costituzionale non assoluta - Configurabilità di legittime eccezioni ad esso.

Il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie - cui, anteriormente alla legge costituzionale n. 2 del 1999, era riconosciuta indubbia, seppur non assoluta valenza costituzionale quale corollario della previsione che "[l]a giustizia è amministrata in nome del popolo" (art. 101, primo comma, Cost.) - trova il referente primario cui agganciare la sua rilevanza costituzionale nel novellato primo comma dell'art. 111 Cost., secondo il quale "[l]a giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"; ciò sull'implicito presupposto che detto principio rappresenti, comunque sia, una componente naturale e coessenziale del processo "equo" garantito dall'art. 6 della CEDU. La presenza di un ulteriore fondamento alla sua rilevanza costituzionale accresce la "forza di resistenza" del principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, ma non intacca il suo carattere non assoluto e la configurabilità di legittime eccezioni ad esso, dovendosi tuttora escludere che la Costituzione imponga in modo indefettibile la pubblicità di ogni tipo di procedimento giudiziario e di ogni fase di esso. ( Precedenti citati: sentenze n. 235 del 1993, n. 373 del 1992, n. 69 del 1991, n. 50 del 1989, n. 212 del 1986 e n. 12 del 1971, secondo cui la regola della pubblicità del giudizio è connaturata ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, che trova in quella sovranità la sua legittimazione; sentenze n. 109 del 2015, n. 97 del 2015 e n. 135 del 2014, che agganciano il diritto alla pubblicità delle udienze nei procedimenti cautelari agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU; sentenze n. 50 del 1989, n. 212 del 1986 e n. 12 del 1971, sulla configurabilità di eccezioni al principio di pubblicità; sentenze n. 235 del 1993 e n. 373 del 1992, sulla discrezionalità legislativa nel bilanciamento degli interessi in gioco ).

Parametri costituzionali

Processo penale - Procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] - Possibilità di svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica su istanza dell'indagato o del ricorrente - Esclusione - Denunciata violazione della pubblicità dei procedimenti giudiziari inerente alla garanzia del giusto processo - Insussistenza - Ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost. - degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. Posto che la norma costituzionale sul "giusto processo" non impone in modo indefettibile la pubblicità di ogni tipo di procedimento giudiziario e di ogni fase di esso, la scelta di escludere la pubblicità delle udienze di riesame costituisce frutto di un ragionevole esercizio della discrezionalità che al legislatore compete in materia. Il riesame costituisce, infatti, un procedimento incidentale non inerente al merito della pretesa punitiva e preminentemente cartolare, che si inserisce in un impianto processuale più ampio, entro il quale il principio di pubblicità trova il suo "naturale" sbocco, satisfattivo della relativa esigenza costituzionale, nella fase dibattimentale. Inoltre, ove esperito (come nei casi oggetto dei giudizi a quibus) nel corso della fase delle indagini preliminari, il procedimento di riesame pone anche problemi di tutela della segretezza cosiddetta esterna degli atti di indagine. ( Precedenti citati: sentenza n. 80 del 2011, sull'esigenza di controllo diretto del pubblico soprattutto sulle attività di acquisizione della prova orale-rappresentativa; sentenze n. 135 del 2014 e n. 93 del 2010, secondo cui l'idoneità del procedimento a incidere in modo definitivo su beni dell'individuo conferisce specifico risalto alle esigenze cui è preordinato il principio di pubblicità delle udienze. )

Parametri costituzionali

Processo penale - Procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] - Possibilità di svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica su istanza dell'indagato o del ricorrente - Esclusione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento dei soggetti coinvolti nel procedimento di riesame rispetto a quelli coinvolti nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e di misure di sicurezza - Insussistenza - Non omogeneità delle situazioni poste a raffronto - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che il procedimento per il riesame delle misure cautelari [coercitive] si svolga, su richiesta dell'indagato o del ricorrente, nelle forme della pubblica udienza. Non sussiste irragionevole disparità di trattamento dei soggetti coinvolti nel procedimento di riesame, rispetto a quelli coinvolti nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e di misure di sicurezza, poiché - diversamente dal primo - quelli evocati a tertia comparationis sono procedimenti autonomi, nei quali il giudice di merito è chiamato ad esprimere, all'esito di un'attività di acquisizione probatoria e senza particolari esigenze di speditezza, giudizi definitivi in ordine al thema decidendum, né vi è altra sede nella quale il controllo diretto del pubblico sull'amministrazione della giustizia può trovare attuazione. Ancora più evidente è la disomogeneità - quanto all'esigenza di rispetto del principio di pubblicità - del procedimento di riesame rispetto al giudizio abbreviato e al giudizio ordinario, nei quali, a differenza che nel primo, si discute della decisione sul merito dell'accusa penale, sede elettiva di esplicazione del principio di pubblicità.

Parametri costituzionali