Pronuncia 269/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), aggiunti dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con le ordinanze del 2 maggio e del 25 ottobre 2016, rispettivamente iscritte al n. 208 del registro ordinanze 2016 e al n. 51 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2016 e n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione di Ceramica Sant'Agostino spa e di Bertazzoni spa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella udienza pubblica del 7 novembre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia; uditi gli avvocati Massimo Luciani e Massimo Coccia per la Ceramica Sant'Agostino spa e la Bertazzoni spa e gli avvocati dello Stato Agnese Soldani e Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), aggiunti dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l'ordinanza del 2 maggio 2016 (r.o. n. 208 del 2016); 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, aggiunti dall'art. 5-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53, primo e secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l'ordinanza del 25 ottobre 2016 (r.o. n. 51 del 2017). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Marta Cartabia
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Giudizio a quo - Giurisdizione del rimettente - Eventuale difetto - Rilevabilità da parte della Corte costituzionale solo se macroscopico o manifesto - Esclusione in presenza di motivazione non implausibile a sostegno dell'esistenza della potestas iudicandi - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 7
- legge-Art. 10, comma 7
- decreto-legge-Art. 5 BIS, comma 1
- legge-Art.
Unione Europea - Contrasto delle norme nazionali con le norme europee - Obblighi del giudice italiano a seconda che queste ultime siano dotate o prive di efficacia diretta - Applicazione, nel primo caso, della norma europea in luogo di quella interna e conseguente irrilevanza di questioni di legittimità costituzionale - Rimessione, nel secondo caso, di questione incidentale di legittimità costituzionale per incompatibilità comunitaria, salvo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per le questioni di interpretazione o invalidità del diritto dell'Unione.
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni nel giudizio in via principale - Verifica di conformità delle norme impugnate alle regole sul riparto interno delle competenze - Carattere preliminare rispetto alla censura di violazione di norme dell'Unione europea.
Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'UE - Sovrapponibilità dei principi e i diritti da essa enunciati con quelli garantiti dalla Costituzione italiana - Obblighi del giudice italiano in caso di violazioni di diritti della persona che infrangano le garanzie apprestate da entrambe - Rimessione della questione incidentale di legittimità costituzionale, salvo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per le questioni di interpretazione o invalidità del diritto dell'Unione.
Parametri costituzionali
Amministrazione pubblica - Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Sistema di finanziamento - Imposizione di un contributo obbligatorio a carico delle sole società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro e fissazione di un limite massimo di contribuzione (non superiore a cento volte la misura minima) - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione tributaria - Omessa previa valutazione di compatibilità delle norme interne con disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dotate di efficacia diretta - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 7
- legge-Art. 10, comma 7
- decreto-legge-Art. 5 BIS, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Rilevanza della questione incidentale - Positiva verifica di compatibilità comunitaria delle disposizioni censurate - Motivazione non implausibile del rimettente - Sufficienza - Ammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 7
- legge-Art. 10, comma 7
- decreto-legge-Art. 5 BIS, comma 1
- legge-Art.
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione non implausibile del giudice rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 7
- legge-Art. 10, comma 7
- decreto-legge-Art. 5 BIS, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Amministrazione pubblica - Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Contributo obbligatorio agli oneri per il suo funzionamento - Natura - Tributo atipico, non riconducibile né alla categoria di tassa né a quella di imposta.
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 7
- legge-Art. 10, comma 7
- decreto-legge-Art. 5 BIS, comma 1
- legge-Art.
Amministrazione pubblica - Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Sistema di finanziamento - Imposizione di un contributo obbligatorio a carico delle sole società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro e fissazione di un limite massimo di contribuzione (non superiore a cento volte la misura minima) - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione tributaria - Insussistenza - Scelte discrezionali del legislatore non arbitrarie né irragionevoli - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 7
- legge-Art. 10, comma 7
- decreto-legge-Art. 5 BIS, comma 1
- legge-Art.