Pronuncia 158/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promossi dal Tribunale ordinario di Torino e dal Tribunale ordinario di Trento, entrambi in funzione di giudice del lavoro, con ordinanze del 12 aprile e del 16 ottobre 2017, iscritte rispettivamente al n. 130 del registro ordinanze 2017 e al n. 47 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2017 e n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione di E.T.R. F.; udito nella udienza pubblica del 22 maggio e nella camera di consiglio del 23 maggio 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra; udito l'avvocato Margherita Giannico per E.T.R. F.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Silvana Sciarra

Data deposito: Fri Jul 13 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Maternità e infanzia - Indennità giornaliera di maternità - Condizioni - Previsione che tra la sospensione del Rapporto di lavoro e l'inizio del periodo di congedo di maternità non siano decorsi più di sessanta giorni - Deroghe al computo del termine - Assenza per congedo straordinario per l'assistenza al coniuge o al figlio che abbiano gravi disabilità - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione della difesa dell'infanzia e della maternità - Illegittimità costituzionale parziale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost., l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 151, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992. La disposizione censurata dai Tribunali di Torino e di Trento, entrambi in funzione di giudice del lavoro, elencando in modo tassativo, senza che possano essere integrati da un'interpretazione adeguatrice, i casi di deroga al computo suddetto - che consentono, ove si verifichino, di usufruire ugualmente dell'indennità giornaliera di maternità - esclude due ipotesi che fanno emergere esigenze di tutela egualmente rilevanti. L'assetto così prefigurato dal legislatore, invece di garantire la cura del disabile nell'àmbito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, pregiudica la madre che si faccia carico anche dell'assistenza al coniuge o al figlio disabili, attuando un bilanciamento irragionevole tra due princìpi di primario rilievo costituzionale, la tutela della maternità e la tutela del disabile. La scelta imposta tra l'assistenza al disabile e la ripresa dell'attività lavorativa per godere delle provvidenze legate alla maternità determina l'indebito sacrificio dell'una o dell'altra tutela, contrastando con il disegno costituzionale che tende a ravvicinarle e a farle convergere, nell'alveo della solidarietà familiare, oltre che nelle altre formazioni sociali, perseguendo l'obiettivo comune di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2015, n. 203 del 2013, n. 158 del 2007, n. 19 del 2009, n. 233 del 2005, n. 423 del 1995, n. 132 del 1991, n. 61 del 1991, n. 332 del 1988, n. 106 del 1980 e n. 1 del 1987 ). Nel definire i presupposti dell'indennità di maternità, crocevia di molteplici valori costituzionalmente rilevanti, le scelte legislative, pur diversamente modulate con riferimento alle peculiari situazioni considerate, devono salvaguardare il fondamento della tutela costituzionale della maternità, che risiede nella maternità in quanto tale e vieta una ingiustificata esclusione di ogni forma di tutela. ( Precedenti citati: sentenza n. 205 del 2015, n. 405 del 2001 e n. 361 del 2000 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 24, comma 3

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento dell'esame di parametro ulteriore.

Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, restano assorbite le ulteriori censure sollevate dal Tribunale di Torino, incentrate sulla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 23, 33 e 34 della CDFUE.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 24, comma 3

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 20
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 23
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 33
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 34