Pronuncia 155/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Termini Imerese, con ordinanza del 12 febbraio 2018, e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, con due ordinanze del 20 settembre 2017, iscritte rispettivamente ai numeri 88, 168 e 184 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 24 e 47, prima serie speciale, dell'anno 2018 e numero 1, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Termini Imerese e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Sufficiente illustrazione della vicenda processuale del giudizio a quo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 459, comma 1
- legge-Art. 1, comma 53
Oggetto del giudizio - Norma penale che prevede un trattamento sanzionatorio più mite - Eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetto in malam partem discendente dall'automatica riespansione del regime generale - Ammissibilità delle questioni.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 459, comma 1
- legge-Art. 1, comma 53
Oggetto del giudizio - Norma penale di favore - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetto in malam partem - Conseguenza della riespansione della norma generale o comune - Ammissibilità.
Processo penale - Procedimento per decreto - Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva - Criteri di ragguaglio - Denunciata disparità di trattamento tra soggetti meno abbienti e più abbienti, nonché rispetto ai soggetti nei cui confronti si procede con rito ordinario o altri riti speciali - Denunciata violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio della ragionevole durata del processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 459, comma 1
- legge-Art. 1, comma 53