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Pronuncia 224/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, sorto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2018, n. 5471, promosso dalla Regione Basilicata con ricorso notificato il 19 novembre 2018, depositato in cancelleria il 30 novembre 2018, iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'atto d'intervento ad opponendum di Rockhopper Italia spa; udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato; uditi gli avvocati Anna Carmen Possidente per la Regione Basilicata, Roberto Leccese per Rockhopper Italia spa e l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara ammissibile l'intervento in giudizio di Rockhopper Italia spa; 2) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti, sorto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2018, n. 5471, promosso dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giuliano Amato

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Parte di un giudizio comune suscettibile di essere condizionato dall'esito del giudizio costituzionale - Legittimazione - Ammissibilità dell'intervento.

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2018, n. 5471, è dichiarato ammissibile l'intervento di Rockhopper Italia spa, in qualità di parte del giudizio comune che ha dato luogo al conflitto, poiché l'esito del giudizio per conflitto incide sul diritto della parte interveniente fatto valere nel giudizio comune, deciso con la sentenza del Consiglio di Stato all'origine del medesimo conflitto. Sebbene nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, non può escludersi che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito dello stesso. Con specifico riferimento ai conflitti su atti giurisdizionali, pertanto, è ammissibile l'intervento di soggetti che, quali parti nel giudizio ordinario la cui decisione era oggetto del conflitto, sarebbero stati incisi, senza possibilità di far valere le loro ragioni, dall'esito del giudizio per conflitto. ( Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2017, n. 305 del 2011 e n. 195 del 2007; ordinanza allegata alla sentenza n. 380 del 2007 ).

Sopravvenienze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri che ha ritenuto di non superare il dissenso regionale annullato con la sentenza all'origine del conflitto - Eccepita cessazione della materia del contendere - Permanenza dell'interesse ad accertare i limiti del sindacato del giudice amministrativo e le conseguenti possibili ricadute sull'autonomia costituzionale regionale - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2018, n. 5471, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per cessazione della materia del contendere. La sentenza oggetto d'impugnazione mantiene i suoi effetti anche successivamente alla intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2018 (in particolare tenuto conto che la stessa è stata oggetto d'impugnazione), che ha ritenuto di non superare il dissenso regionale annullato con la sentenza stessa. Inoltre, e soprattutto, vertendo le doglianze della Regione ricorrente sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa su atti che sarebbero sindacabili esclusivamente in sede di conflitto di attribuzione tra enti, permane l'interesse ad accertare i limiti del sindacato del giudice amministrativo e le conseguenti possibili ricadute sull'autonomia costituzionale regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016 e n. 9 del 2013 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la cessazione della materia del contendere ricorre quando l'atto impugnato risulti annullato con efficacia ex tunc, con conseguente venir meno delle affermazioni di competenza determinative del conflitto e, quindi, dell'interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull'appartenenza del potere contestato, non rilevando, invece, le sopravvenienze di fatto, quale, ad esempio, il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato. (P recedenti citati: sentenze n. 183 del 2017, n. 9 del 2013, n. 328 del 2010 e n. 150 del 1981 ).

Energia - Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Intesa per il conferimento di un permesso di ricerca in area denominata "Masseria La Rocca" - Diniego da parte della Regione Basilicata con delibera di Giunta regionale successivamente annullata dal TAR Basilicata - Conferma dell'annullamento con sentenza del Consiglio di Stato - Conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Basilicata - Denunciata carenza assoluta di giurisdizione del giudice ammnistrativo in ordine agli atti d'intesa o di diniego di intesa e conseguente lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni nonché del principio di leale collaborazione - Censure prive di "tono costituzionale" - Inammissibilità del conflitto.

È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti - promosso dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., al principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost., nonché agli artt. 103, primo comma, e 134 Cost. - in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2018, n. 5471, che ha confermato la sentenza del TAR per la Basilicata, del 26 maggio 2017, n. 387, che ha annullato la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 1528, con la quale la Regione Basilicata ha negato l'intesa - di cui all'art. 1, comma 7, lett. n ), della legge n. 239 del 2004, e all'art. 29, comma 2, lettera l ), del d.lgs. n. 112 del 1998 - per il rilascio di un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in un'area sita nei Comuni di Potenza e Brindisi di Montagna, convenzionalmente denominata "Masseria La Rocca". Pur non essendovi dubbio che gli atti d'intesa relativi ai permessi di prospezione e ricerca degli idrocarburi ricadano nella sfera applicativa del principio di leale collaborazione in materie di competenza concorrente Stato-Regione, quali la «produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», nonché il «governo del territorio», ciò non basta, di per sé, a riconoscere un "tono costituzionale" alle censure. La ricorrente, lamentando l'erroneo esercizio della funzione giurisdizionale, utilizza il conflitto come un improprio mezzo di gravame avverso le sentenze del giudice amministrativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 117 del 2018, n. 170 del 2017 n. 114 del 2017, n. 142 del 2016, n. 131 del 2016, n. 52 del 2016, n. 117 del 2013 e n. 103 del 1993 ). La natura costituzionale delle competenze, così come il potere discrezionale che ne connota i relativi atti di esercizio, non esclude la sindacabilità nelle ordinarie sedi giurisdizionali degli stessi atti, quando essi trovano un limite nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo. ( Precedente citato: sentenza n. 81 del 2012 ). Gli atti giurisdizionali possono essere posti alla base di un conflitto di attribuzione tra enti, purché, però, il conflitto non si risolva in un mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, valendo contro gli errori in iudicando i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni e non potendo il conflitto surrettiziamente trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio avente portata generale. ( Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2015, n. 252 del 2013, n. 81 del 2012, n. 72 del 2012, n. 130 del 2009, n. 195 del 2007, n. 150 del 2007, n. 2 del 2007, n. 326 del 2003, n. 276 del 2003, n. 27 del 1999, n. 175 del 1991, n. 99 del 1991, n. 285 del 1990, n. 70 del 1985, n. 183 del 1981, n. 289 del 1974 e n. 110 del 1970 ).