Pronuncia 29/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli artt. 1206, 1207 e 1217 del codice civile, promosso dalla Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, nel procedimento instaurato da Telecom Italia spa contro Alfonso Fiore, con ordinanza del 2 ottobre 2017, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti gli atti di costituzione di Telecom Italia spa e di Alfonso Fiore, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi gli avvocati Roberto Romei per Telecom Italia spa, Riccardo Bolognesi e Mauro Orlandi per Alfonso Fiore e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli artt. 1206, 1207 e 1217 del codice civile, sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Silvana Sciarra
Data deposito: Thu Feb 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione della disposizione oggetto di censura - Norme prive di attinenza con i precetti costituzionali evocati - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Questioni dal carattere non manipolativo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione, da parte del rimettente, a favore dell'opposta interpretazione, avallata dall'organo di nomofilachia, assurta a rango di diritto vivente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Thema decidendum - Argomentazione adeguata del rimettente - Assenza di genericità - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
Thema decidendum - Sopravvenuto nuovo orientamento della Corte di cassazione - Permanenza delle questioni, come formulate dal rimettente - Esclusione della restituzione degli atti e della inammissibilità delle questioni.
Lavoro e occupazione - Disciplina della mora del creditore - Applicabilità all'ambito dei rapporti di lavoro e, in particolare, al datore cedente moroso - Mancata ottemperanza all'ordine di riammettere il lavoratore in caso di nullità del trasferimento d'azienda - Natura "risarcitoria" dell'obbligazione derivante, come intrepretata dal diritto vivente al momento dell'ordinanza di rimessione - Sopravvenuto nuovo orientamento che le attribuisce natura "retributiva" - Spettanza al rimettente della rivalutazione della questione interpretativa nel giudizio principale - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6