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Pronuncia 127/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Lecce nel procedimento penale a carico di L. P., con ordinanza del 9 settembre 2020, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2020. Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 12 maggio 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) ordina la trasmissione degli atti del presente giudizio al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Revoca dell'ordinanza di sospensione del giudizio a quo - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Valutazione della rilevanza con riferimento al momento della prospettazione delle questioni.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento con il quale il Presidente della sezione procedente del Tribunale di Lecce ha disposto la prosecuzione del giudizio a quo nonostante la pendenza dell'incidente di costituzionalità non elide la perdurante rilevanza delle questioni prospettate, che deve essere valutata al momento dell'ordinanza di rimessione. Dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale si desume un principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, che come tale non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione; la rilevanza delle questioni deve pertanto essere vagliata ex ante , con riferimento al momento della loro prospettazione, e permane anche nell'ipotesi patologica in cui il giudice procedente - revocando l'ordinanza di sospensione del processo a quo durante lo svolgimento dell'incidente di costituzionalità - abbia successivamente ritenuto di poter decidere a prescindere dalla decisione della Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2021 e n. 270 del 2020 ).

Parametri costituzionali

  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 18

Giudice rimettente - Provvedimento di prosecuzione del giudizio a quo, nonostante la rimessione della questione alla Corte costituzionale - Trasmissione degli atti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

È ordinata la trasmissione degli atti del presente giudizio al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per gli eventuali provvedimenti di competenza, in relazione al provvedimento con il quale il Presidente della sezione procedente del Tribunale di Lecce ha disposto la prosecuzione del giudizio a quo , nonostante la pendenza dell'incidente di costituzionalità, in violazione dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta condizionata ad una integrazione probatoria - Rigetto da parte del GIP - Possibilità, per l'imputato, nell'esame delle questioni preliminari, di riproporre la richiesta al giudice del dibattimento - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa - Erroneità delle premesse interpretative - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per erroneità delle premesse interpretative, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui il GIP rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta di rito alternativo al giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del GIP ed ammettere il rito chiesto dall'imputato. Le modifiche apportate alle disposizioni censurate, rispettivamente, dalle leggi n. 33 del 2019 e n. 103 del 2017, hanno lasciato inalterato il loro contenuto precettivo in relazione alle parti non modificate, assicurando così la perdurante efficacia, senza soluzione di continuità, della sentenza n. 169 del 2003. La lacuna denunciata dal rimettente è pertanto insussistente, giacché l'imputato che si sia visto rigettare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato - in sede di udienza preliminare, ovvero dopo la notifica del decreto di giudizio immediato - ben può riproporla al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura. Una diversa soluzione ermeneutica, del resto, non solo sarebbe incompatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ma si scontrerebbe con l'art. 136 Cost., violando il giudicato costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2003 e n. 922 del 1988; ordinanze n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020 ).