Pronuncia 152/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, con due ordinanze del 16 giugno 2020, rispettivamente iscritte ai numeri 126 e 139 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato; deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giuliano Amato
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 120, comma 1
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente (nella specie: giudice amministrativo) - Motivazione ictu oculi non implausibile - Ammissibilità della questione.
Norme citate
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 120, comma 1
Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di rilascio per coloro che sono, o sono stati, sottoposti a misura di prevenzione nonché per i condannati per reati in materia di stupefacenti - Applicazione automatica, anziché discrezionale, del provvedimento prefettizio - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, della libertà di circolazione, del diritto al lavoro - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 120, comma 1