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Pronuncia 172/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 2008, n. 186, nella parte in cui sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1-bis all'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), promosso dal Tribunale ordinario di Genova, nel procedimento vertente tra R. F. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 4 aprile 2020, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti l'atto di costituzione di R. F., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2021 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi l'avvocato Vincenzo Marino per R. F., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, e l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri. deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 2008, n. 186, nella parte in cui sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1-bis all'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 107, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, lettera a), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito, nella parte in cui sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1-bis all'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2021. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Thema decidendum - Ulteriore profilo di censura dedotto dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3- bis , comma 1, lett. a ), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., è inammissibile l'ulteriore profilo di censura, riferito all'art. 36 Cost., introdotto dalla parte costituita. Tale profilo di censura non è stato fatto proprio dal giudice a quo . Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con esclusione della possibilità di ampliare il thema decidendum proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti che, tuttavia, egli non abbia ritenuto di accogliere. Non possono perciò essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nelle medesime ordinanze, ulteriori questioni o profili di legittimità costituzionale dedotti dalle parti, tanto se eccepiti ma non condivisi dal giudice a quo , quanto se diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto del provvedimento di rimessione. ( Precedenti citati: sentenza n. 119 del 2021, n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020 e n. 165 del 2020 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3 BIS, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens privo di efficacia retroattiva - Inapplicabilità nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3- bis , comma 1, lett. a ), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza delle questioni. Benché il d.lgs. n. 116 del 2017 abbia sostanzialmente livellato le differenze di compenso riconosciuto alle tre categorie di magistrati onorari operanti in primo grado (giudici di pace, giudici ordinari di tribunale, vice pretori ordinari), essendone stato unificato non solo lo status giuridico, ma anche il regime economico, tale circostanza, peraltro nota al rimettente - il quale asserisce una disparità nel trattamento economico del GOT e VPO -, non incide sulla rilevanza delle questioni sollevate, perché tale aspetto della riforma è destinato a trovare applicazione solo a partire dal 16 agosto 2021, laddove le pretese avanzate nel giudizio principale concernono crediti asseritamente maturati prima di tale data.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3 BIS, comma 1
  • legge-Art.

Prospettazione della questione incidentale - Motivazione non implausibile del rimettente a suffragare la rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3- bis , comma 1, lett. a ), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per mancanza di utilità concreta per la parte attrice nel giudizio a quo dall'accoglimento delle questioni sollevate. In disparte la diversa valutazione operata dal rimettente, con motivazione non implausibile, il presupposto della rilevanza non si identifichi nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2021 e n. 254 del 2020 ). Per l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo , senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 174 del 2019 e n. 170 del 2019 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3 BIS, comma 1
  • legge-Art.

Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa dal rimettente, alla luce del tenore letterale delle disposizioni censurate - Ammissibilità della questione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3- bis , comma 1, lett. a ), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., va evidenziato che il rimettente ha esaminato la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso prospettato dall'attrice nel giudizio a quo , scartandola, tuttavia, alla luce del tenore testuale delle disposizioni censurate. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, è sufficiente che il rimettente abbia esplorato la praticabilità di una interpretazione adeguatrice e l'abbia consapevolmente esclusa, perché la questione debba essere scrutinata nel merito, poiché a quest'ultimo profilo, e non già all'ammissibilità, attiene l'apprezzamento sulla correttezza della scelta ermeneutica. ( Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2021, n. 64 del 2021, n. 61 del 2021, n. 59 del 2021, n. 32 del 2021 e n. 17 del 2021 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3 BIS, comma 1
  • legge-Art.

Ordinamento giudiziario - Indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale (GOT) - Previsione che ai GOT spetta un'indennità per le attività di udienza svolte nello stesso giorno nonché una ulteriore indennità equipollente ove il complessivo impegno lavorativo per tali attività superi le cinque ore - Ulteriore indennità per ogni altra attività svolta fuori dall'udienza loro delegata e attestata dal procuratore della Repubblica, come previsto per i vice pretori onorari (VPO) - Omessa previsione - Denunciata violazione dell'autonomia e indipendenza dei singoli magistrati - Inconferenza del parametro - Inammissibilità delle questioni.

È dichiarata inammissibile, per palese inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento all'art. 107, terzo comma, Cost., dell'art. 3- bis , comma 1, lett. a ), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., nella parte in cui sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1- bis all'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989, prevedendo ai giudici onorari di tribunale (GOT) spettino un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno, e un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le suddette attività superi le cinque ore, così da impedire di corrispondere un compenso anche per il disbrigo fuori udienza delle indicate incombenze. Il tema del trattamento economico dei magistrati, infatti, non interseca affatto l'ambito di applicazione della disposizione costituzionale in parola, volta a vietare che tra i magistrati si stabiliscano rapporti di supremazia gerarchica. ( Precedenti citati: sentenze n. 310 del 1992, n. 18 del 1989 e n. 133 del 1985 ). Il terzo comma dell'art. 107 non ha altro significato se non quello, chiaramente risultante dalla dizione letterale della disposizione e sistematicamente argomentabile altresì dalla collocazione di essa nel contesto di un articolo rivolto in tutte le sue parti a disciplinare lo status dei magistrati dell'ordine giudiziario, che consiste nell'escludere - con particolare riguardo ai magistrati giudicanti - rapporti di subordinazione gerarchica nell'esercizio della funzione giurisdizionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 1982 e n. 123 del 1970; ordinanze n. 523 del 1995 e n. 275 del 1994 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3 BIS, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1
  • decreto-legge-Art. 3 BIS, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1

Parametri costituzionali

Ordinamento giudiziario - Indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale (GOT) - Previsione che ai GOT spetta un'indennità per le attività di udienza svolte nello stesso giorno nonché una ulteriore indennità equipollente ove il complessivo impegno lavorativo per tali attività superi le cinque ore - Ulteriore indennità per ogni altra attività svolta fuori dall'udienza loro delegata e attestata dal procuratore della Repubblica, come previsto per i vice pretori onorari (VPO) - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 3- bis , comma 1, lett. a ), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., nella parte in cui sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1- bis all'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989, prevedendo ai giudici onorari di tribunale (GOT) spettino un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno, e un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le suddette attività superi le cinque ore, così da impedire di corrispondere un compenso anche per il disbrigo fuori udienza delle indicate incombenze. Il giudice a quo , muovendo da un'erronea premessa interpretativa circa la disciplina riferita al compenso dei vice procuratori onorari (VPO) - ai quali è riconosciuta un'ulteriore indennità di pari importo ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività delegate superi le cinque ore giornaliere -, assunta a tertium comparationis , ha messo a confronto situazioni non comparabili, in quanto non omogenee, perché la differenza di trattamento tra GOT e VPO, sotto il profilo dei criteri di determinazione dell'indennità, trova giustificazione nel più ampio ventaglio di funzioni attribuite al secondo, al quale possono essere delegate anche attività indipendenti dalla partecipazione a un'udienza; e questo a prescindere da ogni valutazione di merito su una disciplina che esclude - per entrambe le figure di magistrati onorari qui considerate - la remunerazione di attività significative svolte al di fuori dell'udienza. Di conseguenza, non fondata risulta anche la questione sollevata con riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., perché una volta caduto il presupposto argomentativo indicato, anche tale censura viene logicamente meno. ( Precedente citato: sentenza n. 41 del 2021; ordinanza n. 46 del 2020 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il parametro dell'art. 97 Cost. è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, sotto l'aspetto amministrativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2020, n. 90 del 2019 e n. 14 del 2019 ). La violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni identiche, o comunque omogenee, siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. Essa invece non si verifica quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili. ( Precedenti citati: sentenze n. 165 e n. 127 del 2020 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3 BIS, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1
  • decreto-legge-Art. 3 BIS, comma 1
  • legge-Art.
  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1