Pronuncia 231/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103», promosso dal Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, nel procedimento nei confronti di A. N., con ordinanza del 16 ottobre 2020, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021 il Giudice relatore Giuliano Amato; deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giuliano Amato

Data deposito: Thu Dec 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Delegazione legislativa - In genere - Discrezionalità del legislatore delegato - Limiti - Variabilità, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega - Conseguente controllo di conformità - Criteri - Necessità di individuare la ratio della delega. (Classif. 077001).

La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto da tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. (Precedenti: S. 142/2020 - mass. 43518; S. 170/2019 - mass. 40717; S. 198/2018 - mass. 41489; S. 182/2018 - mass. 40212).

Parametri costituzionali

Ordinamento penitenziario - In genere - Esecuzione penale minorile - Esigenze e finalità. (Classif. 167001).

L'esecuzione penale minorile deve essere calibrata sulla personalità in evoluzione del minore e sulla preminente finalità educativa. (Precedenti: S. 263/2019 - mass. 42719; S. 90/2017 - mass. 39469; S. 125/1992 - mass. 18210, mass. 18211) .

Ordinamento penitenziario - In genere - Misure penali di comunità per i condannati minorenni - Limiti massimi di pena per l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, non superiori rispettivamente a quattro e a tre anni - Denunciata irragionevolezza, violazione dei criteri di delega, della funzione rieducativa della pena, del principio dell'individuazione del trattamento e della tutela dell'infanzia e della gioventù - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Auspicabilità di un intervento legislativo volto a rendere più flessibile la valutazione giudiziale. (Classif. 167001).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 76 Cost. - degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 121 del 2018, che per la concessione ai minorenni dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare prevedono la pena massima non superiore rispettivamente a quattro e a tre anni. La disciplina censurata non viola il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 85, lett. p ), n. 5), della legge delega n. 103 del 2017, a cui ha dato invece specifica attuazione, innalzando i limiti di pena per i quali è possibile l'applicazione delle misure in esame e ampliando così per i minorenni le possibilità di accesso all'esecuzione extramuraria; né realizza un "automatismo" in contrasto con il criterio posto dal successivo n. 6), dal momento che i limiti massimi sono correlati alla durata della pena residua ancora da espiare e non sono disgiunti da una valutazione giudiziale del percorso rieducativo compiuto dal minore. Inoltre, la scelta di inibire (temporaneamente) la concessione delle due misure penali di comunità per coloro che devono espiare pene particolarmente elevate è frutto di una ponderazione non irragionevole degli interessi coinvolti, che non contrasta con le esigenze di individualizzazione del trattamento minorile, derivanti dai principi costituzionali di protezione dell'infanzia e della gioventù. Nondimeno, ai medesimi fini, assetti più flessibili e attributivi di maggiori spazi per una valutazione giudiziale risulterebbero particolarmente appropriati e auspicabili.

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 4, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 6, comma 1