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Pronuncia 98/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 521 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di E. L., con ordinanza del 9 giugno 2020, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2021 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 28 aprile 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 521 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Processo penale - Dibattimento - Riqualificazione giuridica del fatto - Facoltà dell'imputato, allorquando sia invitato dal giudice a instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione, di richiedere il giudizio abbreviato in relazione al fatto diversamente qualificato - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per lacuna motivazionale sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torre Annunziata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, allorquando sia invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere a quest'ultimo il giudizio abbreviato in relazione al fatto diversamente qualificato. Il rimettente non motiva adeguatamente l'applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo poiché, nel procedere alla riqualificazione giuridica dei fatti accertati in giudizio, omette di confrontarsi con il canone ermeneutico rappresentato, in materia di diritto penale, dal divieto di analogia a sfavore del reo, fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. ( nullum crimen, nulla poena sine lege stricta ). ( Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2021, n. 115 del 2018, n. 230 del 2012, n. 327 del 2008, n. 394 del 2006, n. 5 del 2004, n. 447 del 1998, n. 487 del 1989 e n. 96 del 1981 ). Il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici da parte del giudice costituisce il naturale completamento di altri corollari del principio di legalità in materia penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e in particolare della riserva di legge e del principio di determinatezza della legge penale: corollari posti a tutela sia del principio "ordinamentale" della separazione dei poteri, e della conseguente attribuzione al solo legislatore del compito di tracciare i confini tra condotte penalmente rilevanti e irrilevanti, nonché - evidentemente - tra le diverse figure di reato; sia della garanzia "soggettiva", riconosciuta ad ogni consociato, della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte, a tutela delle sue libere scelte d'azione. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 34 del 1995, n. 364 del 1988 e n. 96 del 1981; ordinanza n. 24 del 2017 ).