Pronuncia 109/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 95 del codice di procedura civile, promosso dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale ordinario di Pavia, nel procedimento vertente tra L. T. e P.F. P. e altro, con ordinanza del 17 novembre 2020, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; deliberato nella camera di consiglio del 24 marzo 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, terzo comma, 36 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale ordinario di Pavia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Maria Rosaria San Giorgio

Data deposito: Thu May 05 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Obbligo del rimettente di rendere esplicite, facendole proprie, le argomentazioni di parte. (Classif. 112003).

Il rimettente ha l'obbligo di rendere esplicite, facendole proprie, le argomentazioni di parte sulla non manifesta infondatezza. ( Precedente: S. 350/2007 - mass. 31732 ).

Patrocino a spese dello Stato - In genere - Disciplina - Autonomia rispetto alle norme sul governo delle spese del processo. (Classif. 175001).

La disciplina del patrocinio per i non abbienti e le norme sul governo delle spese del processo si rivolgono a rapporti distinti e autonomi, dal momento che il rapporto che origina dal provvedimento di ammissione al beneficio si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato, mentre quello che scaturisce dalla statuizione sulle spese di lite intercorre tra le parti del giudizio ed è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza e, nel processo esecutivo, dalla regola della soggezione del debitore all'esecuzione.

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Requisiti - Necessità di illustrare le ragioni che giustificano l'applicazione della norma censurata nel giudizio principale e ne determinano la pregiudizialità per la definizione del medesimo (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto norma del cod. proc. civ. che limita la liquidazione dei compensi a favore del difensore della parte creditrice alla capienza del ricavato della espropriazione forzata, omettendo di prevedere che la sua applicazione sia esclusa in caso di liquidazione delle spese a carico dell'erario). (Classif. 112005).

La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della norma censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale. ( Precedenti: S. 52/2022-mass. 44536; S. 105/2018-mass. 40768 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Pavia in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, terzo comma, 36 e 111, primo comma, Cost. - dell'art. 95 cod. proc. civ., nella parte in cui limita la liquidazione dei compensi a favore del difensore della parte creditrice alla capienza del ricavato della espropriazione forzata, omettendo di prevedere che la sua applicazione sia esclusa in caso di liquidazione delle spese a carico dell'erario ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente si è limitato ad asserire la pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del processo principale, mentre un'attenta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale avrebbe evidenziato ragioni di ordine testuale e sistematico idonee ad escludere l'operatività della norma censurata nella liquidazione delle spettanze dell'avvocato del creditore ammesso al patrocinio a spese dello Stato).