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Pronuncia 173/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di F. T., con ordinanza del 27 aprile 2021, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 25 maggio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Processo penale - Parte civile - Sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto - Possibilità che il giudice decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento e violazione dei diritti di difesa e alla ragionevole durata del processo - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199018).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. Il parallelismo tra la regola dell'estinzione del reato per la particolare tenuità del fatto (art. 131- bis cod. pen.) e quella dell'efficacia della relativa sentenza di proscioglimento nel giudizio civile o amministrativo di danno (art. 651- bis cod. proc. pen.) - disvela un deficit di tutela per la parte civile, quando si viene a ragionare della prescrizione processuale dettata dalla disposizione censurata dal Tribunale militare di Roma. L'idoneità dell'istituto ad adempiere pienamente alla sua funzione riparativa senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno, trova infatti un limite nella impossibilità, derivante dalla norma suddetta, per il giudice penale di conoscere della domanda restitutoria o risarcitoria formulata dalla parte civile quando, con sentenza resa all'esito del dibattimento, dichiara la non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto; impossibilità che discende dalla qualificazione formale della sentenza, la quale è pur sempre di proscioglimento per estinzione del reato, anche se ha un contenuto positivo di accertamento dei suoi presupposti. E se è vero che nel processo penale l'azione civile assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, la regola posta dalla disposizione censurata però non è assoluta, ma deflette in varie fattispecie in cui si giustifica, all'opposto, che possa esservi una decisione sui capi civili, vuoi dello stesso giudice penale, vuoi in prosecuzione dell'originario giudizio penale in cui è stata azionata, dalla parte civile, la domanda risarcitoria (o restitutoria). La logica di fondo di tali eccezioni è quella di evitare, finché possibile e compatibile con l'esito del giudizio in ordine all'azione penale, una situazione di absolutio ab instantia in riferimento alla domanda della parte civile e di salvare il procedimento in cui quest'ultima ha promosso la pretesa risarcitoria o restitutoria, senza che la stessa sia gravata dell'onere di promuovere un nuovo giudizio. Al contrario, una risposta di giustizia manca proprio allorché il giudice penale prosciolga l'imputato per la particolare tenuità del fatto, perché in questo caso la regola censurata non consente al medesimo giudice di pronunciarsi anche sulla pretesa risarcitoria o restitutoria della parte civile, in contrasto con il principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale, e con il canone della ragionevole durata del processo, a causa dell'arresto del giudizio che ne deriva, quanto alla domanda risarcitoria (o restitutoria). ( Precedenti: S. 176/2019 - mass. 41425; S. 120/2019 - mass. 42379; S. 12/2016 - mass. 38706; O. 279/2017 - mass. 40118 ).