Pronuncia 56/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), giudizio iscritto al n. 173 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 29 novembre 2021, depositata in cancelleria il successivo 1° dicembre, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta; udita nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; uditi gli avvocati Sonia Sau per la Regione autonoma Sardegna e Mario Bertolissi per i delegati dei Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte; deliberato nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Daria de Pretis
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del Referendum - In genere - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Ammissibilità dell'intervento - Facoltà ammessa dalla Corte costituzionale - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento - Necessità che il procedimento rispetti scansione temporale definita, nell'avvio e nella conclusione. (Classif. 116001).
Parametri costituzionali
- legge-Art. 33