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Pronuncia 56/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), giudizio iscritto al n. 173 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 29 novembre 2021, depositata in cancelleria il successivo 1° dicembre, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta; udita nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; uditi gli avvocati Sonia Sau per la Regione autonoma Sardegna e Mario Bertolissi per i delegati dei Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte; deliberato nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Daria de Pretis

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del Referendum - In genere - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Ammissibilità dell'intervento - Facoltà ammessa dalla Corte costituzionale - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento - Necessità che il procedimento rispetti scansione temporale definita, nell'avvio e nella conclusione. (Classif. 116001).

Nella camera di consiglio di ammissibilità del referendum abrogativo, non solo è consentita l'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori ( ex art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi gli scritti presentati da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte costituzionale, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 5/2015 - mass. 38218; S. 13/2012 - mass. 36043; S. 24/2011 - mass. 35366; S. 25/2011 - mass. 35370; S. 26/2011 - mass. 35375; S. 27/2011 - mass. 35379; S. 28/2011 - mass. 35382; S. 17/2008 - mass. 32096; S. 16/2008 - mass. 32089; S. 15/2008 - mass. 32082 ). Il procedimento per valutare l'ammissibilità del referendum abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. ( Precedente: S. 31/2000 - mass. 25143 ).

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 33

Elezioni - Elettorato passivo - Incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo - Natura di sanzione o effetto penale della condanna - Esclusione - Fondamento costituzionale e finalità. (Classif. 093005).

Le misure previste nel d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "Legge Severino"), in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, così come quelle antecedentemente già previste dalla legge n. 55 del 1990 e dalla legge n. 16 del 1992, non costituiscono sanzioni o effetti penali della condanna, ma sono piuttosto da ricollegare al venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche in questione o per il loro mantenimento. Ciò a tutela degli interessi costituzionali protetti dagli artt. 54, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., da bilanciare con quelli sottesi agli artt. 48 e 51 Cost. ( Precedenti: S. 230/2021 - mass. 44404; S. 35/2021- mass. 43709; S. 36/2019 - mass. 41664; S. 214/2017 - mass. 39492; S. 276/2016 - mass. 39476; S. 236/2015 - mass. 38615; S. 25/2002 - mass. 26763; S. 132/2001 - mass. 26201; S. 206/1999; S. 141/1996 - mass. 22377; S. 295/1994 - mass. 20718; S. 184/1994 - mass. 20662; S. 118/1994 - mass. 20510; S. 407/1992 - mass. 18908; O. 46/2020 ).

Referendum - Referendum abrogativo - Effetti - Ripristino della disciplina previgente - Esclusione. (Classif. 214002).

L'abrogazione referendaria non ha un effetto ripristinatorio della disciplina previgente, abrogata da quella oggetto di referendum . ( Precedenti: S. 5/2015 - mass. 38218; S. 12/2014 - mass. 37603; S. 13/2012 - mass. 36047 e 36048; S. 28/2011 - mass. 35383; S. 24/2011 ).

Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del Referendum - In genere - Oggetto della richiesta - Limiti - Possibili ragioni di inammissibilità, ricavabili sia dall'art. 75, secondo comma, Cost., sia dai requisiti richiesti per la formulazione del quesito (nel caso di specie: ammissibilità della richiesta denominata "Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi"). (Classif. 116001).

Il giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo si propone di verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost. o rilevabili dal complesso dei valori di ordine costituzionale, attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, quali chiarezza, omogeneità, univocità, nonché matrice razionalmente unitaria. Non sono inoltre ammissibili richieste referendarie che siano surrettiziamente propositive, né è consentita l'abrogazione totale mediante referendum di leggi costituzionalmente necessarie, la cui mancanza creerebbe un grave vulnus nell'assetto costituzionale dei poteri dello Stato, e di quelle a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non può venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa o di altre leggi costituzionali. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42253; S. 26/2017 - mass. 39550; S. 6/2015 - mass. 38219; S. 12/2014 - mass. 37603; S. 13/2012 - mass. 36045; S. 26/2011 - mass. 35378; S. 45/2005 - mass. 29123; S. 43/2003 - mass. 27562; S. 42/2000; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 36/1997 - mass. 23115; S. 35/1997; S. 33/1997 - mass. 23112; S. 47/1991 - mass. 16928; S. 65/1990; S. 64/1990; S. 63/1990; S. 29/1987 - mass. 4043; S. 27/1987 - mass. 4039; S. 28/1981 - mass. 14300; S. 26/1981 - mass. 14932; S. 25/1981 - mass. 9398; S. 22/1981 - mass. 14317; S. 16/1978 - mass. 14196 ). (Nel caso di specie, è dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare - promossa dai Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte e dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall'Ufficio centrale per il referendum , costituito presso la Corte di cassazione - per l'abrogazione dell'intero testo del d.lgs. n. 235 del 2012, in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Il quesito referendario sottoposto al giudizio di ammissibilità è chiaro e univoco nell'obiettivo che intende perseguire, risulta dotato di una matrice razionalmente unitaria e non presenta carattere manipolativo o propositivo. La richiesta inoltre non rientra in alcuna delle ipotesi per le quali l'indicazione testuale del secondo comma dell'art. 75 Cost. non consente il ricorso all'istituto referendario, poiché la normativa sull'incandidabilità non può essere qualificata né come legge a contenuto costituzionalmente vincolato, né come legge costituzionalmente necessaria).

Parametri costituzionali