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Pronuncia 64/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale ordinario di Spoleto, con ordinanza del 7 gennaio 2020, e dal Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 14 gennaio 2021, iscritte, rispettivamente, al n. 93 del registro ordinanze 2020 e al n. 75 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2020 e n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 il Giudice relatore Franco Modugno; deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Spoleto e dal Tribunale ordinario di Palermo con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Franco Modugno

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Fondamento costituzionale e condizioni - Valutazione "contenutistica" sulla medesima res iudicanda in precedente e distinta fase del procedimento. (Nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla omessa previsione della incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova a partecipare al giudizio, che prosegue nelle forme ordinarie). (Classif. 199028)

La previsione dell'incompatibilità endoprocessuale del giudice - posta a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - deve ritenersi costituzionalmente necessaria nel concorso di quattro condizioni, ovvero che: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res iudicanda ; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione; c) tale decisione abbia natura non "formale", ma "di contenuto", ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. ( Precedenti: S. 16/2022 - mass. 44520; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 183/2013 - mass. 37211, mass. 37212; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/2010 - mass. 34664; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 155/1996 - mass. 22416, mass. 22417, mass. 22422, mass. 22424; S. 131/1996 - mass. 22334; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Spoleto e di Palermo in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento che ha rigettato la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova non possa partecipare al giudizio che prosegue nelle forme ordinarie. Il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova - cui i rimettenti annettono efficacia pregiudicante - si colloca non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella stessa fase - quella dibattimentale, di cui gli atti preliminari costituiscono una semplice "sub-fase" - rispetto alla quale l'effetto denunciato dovrebbe dispiegarsi; il che esclude in radice, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale, la configurabilità di una situazione di incompatibilità costituzionalmente necessaria). ( Precedenti: O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 433/2006 - mass. 30873 ).