Pronuncia 8/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catanzaro nel procedimento penale a carico di M. V. e altri, con ordinanza del 6 novembre 2020, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 il Giudice relatore Franco Modugno; deliberato nella camera di consiglio del 25 novembre 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Franco Modugno
Data deposito: Tue Jan 18 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Questione sollevata in riferimento al corretto esercizio della funzione normativa (nel caso di specie: mediante decreto-legge) - Pregiudizialità logico-giuridica di tale censura - Conseguente esame prioritario rispetto alle altre. (Classif. 111007).
Parametri costituzionali
Reati e pene - In genere - Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Fattispecie di chiusura, caratterizzata da congenita discrezionalità - Necessità di bilanciare le istanze legalitarie con l'autonomia dei pubblici amministratori. (Classif. 210001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 23, comma 1
- legge-Art.
- codice penale-Art. 323
Parametri costituzionali
Decreto-legge - In genere - Requisiti di validità - Omogeneità di contenuto e urgenza del provvedere - Decreti-legge a contenuto plurimo - Requisiti di validità - Nesso teologico tra norme. (Nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto le modifiche, mediante decreto-legge, alla disciplina del reato di abuso d'ufficio). (Classif. 076001).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 23, comma 1
- legge-Art.
- codice penale-Art. 323
Parametri costituzionali
Legge - Procedimento legislativo - Interventi in materia penale - Necessità di confronto dialettico tra le forze politiche, nonché, indirettamente, con l'opinione pubblica - Metodo applicabile anche in caso di decretazione d'urgenza. (Classif. 141007).
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità costituzionale di norme penali di favore - Effetto in malam partem della pronuncia, effetto della riespansione della norma generale - Ammissibilità - Condizioni - vizi formali o di incompetenza dell'atto o dell'organo che lo ha adottato - Impossibilità, al di fuori di queste ipotesi, di un intervento in mala partem della Corte costituzionale, stante il principio della riserva di legge (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale avente ad oggetto le modifiche, in senso restrittivo, della disciplina del reato di abuso d'ufficio). (Classif. 204003).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 23, comma 1
- legge-Art.
- codice penale-Art. 323