Pronuncia 157/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanze emesse il 22 luglio 1970 dal giudice. di sorveglianza del tribunale di Firenze nei procedimenti per misure di sicurezza a carico di Zecchino Antonio, Stella Antonio e Lombardi Renato, iscritte ai nn. 323, 324 e 325 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970; 2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1970 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Pizzolante Michele, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidene del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 157/72 A. DOGANA - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 114, PRIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' NEL CONTRABBANDO - EFFETTI - IDENTITA' CON QUELLI STABILITI PER L'ABITUALITA' A DELINQUERE COMUNE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - PARIFICAZIONE LEGISLATIVA DELLE DUE FATTISPECIE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), secondo cui gli effetti della dichiarazione di abitualita' nel contrabbando sono quelli stessi stabiliti dall'art. 109 del codice penale (che disciplina l'abitualita' a delinquere comune), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la prospettata ingiustificata equiparazione di situazioni diverse. Ben puo' il legislatore punire un reato in modo piu' severo di un altro che appaia a taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo puo' regolarsi per l'applicazione di misure di sicurezza. Ne' si comprende perche' il contrabbandiere abituale dovrebbe meritare un trattamento diverso e piu' favorevole del delinquente abituale comune, in tema di misure di sicurezza, essendo il contrabbando un reato non solo diretto contro un interesse generale dello Stato, costituzionalmente protetto (artt. 53 e 14, terzo comma, Costituzione), ma anche capace di creare situazioni di pericolo e di pubblico allarme.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 157/72 B. REATI E PENE - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DEI SINGOLI REATI E DETERMINAZIONE DELLE PENE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE ENTRO LIMITI IMPOSTI DA PRINCIPI GENERALI - MISURE DI SICUREZZA - ANALOGO CRITERIO DI DETERMINAZIONE - DIFFERENZIAZIONE DELLE PENE O DELLE MISURE IN RELAZIONE A SITUAZIONI RAZIONALMENTE RITENUTE DIVERSE - LEGITTIMITA'.

La valutazione della pericolosita' dei singoli reati, e il compito di graduare per ciascuno le pene e le eventuali misure di sicurezza, spetta al legislatore, entro i limiti imposti dai principi generali e specificamente dagli artt. 2 e 27 della Costituzione. Ben puo' il legislatore, perseguendo ragionevoli fini di politica criminale, punire un reato in modo piu' severo di un altro che appaia a taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo puo' regolarsi per l'applicazione delle misure di sicurezza, che sono legittimamente previste anche per fatti non punibili.

SENT. 157/72 C. DOGANA - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 114, PRIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' NEL CONTRABBANDO - EFFETTI - IDENTITA' CON QUELLI STABILITI PER L'ABITUALITA' A DELINQUERE COMUNE - COMPLETEZZA E TASSATIVITA' DELLA PREVISIONE LEGISLATIVA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI LEGALITA' EX ART. 25, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non contrasta con il principio di legalita' garantito dalla Costituzione anche in tema di misure di sicurezza (art. 25, terzo comma, Cost.). Invero la norma impugnata, con il preciso rinvio all'art. 109 del codice penale - che prevede per la dichiarazione di abitualita' in contrabbando i medesimi effetti stabiliti per l'abitualita' a delinquere - costituisce una completa, tassativa e non equivoca previsione legislativa.

Norme citate

Parametri costituzionali