Pronuncia 157/1972
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanze emesse il 22 luglio 1970 dal giudice. di sorveglianza del tribunale di Firenze nei procedimenti per misure di sicurezza a carico di Zecchino Antonio, Stella Antonio e Lombardi Renato, iscritte ai nn. 323, 324 e 325 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970; 2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1970 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Pizzolante Michele, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidene del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Paolo Rossi
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CHIARELLI
Massime
SENT. 157/72 A. DOGANA - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 114, PRIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' NEL CONTRABBANDO - EFFETTI - IDENTITA' CON QUELLI STABILITI PER L'ABITUALITA' A DELINQUERE COMUNE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - PARIFICAZIONE LEGISLATIVA DELLE DUE FATTISPECIE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Norme citate
- codice penale-Art. 109
- legge-Art. 114, comma 1
Parametri costituzionali
SENT. 157/72 B. REATI E PENE - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DEI SINGOLI REATI E DETERMINAZIONE DELLE PENE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE ENTRO LIMITI IMPOSTI DA PRINCIPI GENERALI - MISURE DI SICUREZZA - ANALOGO CRITERIO DI DETERMINAZIONE - DIFFERENZIAZIONE DELLE PENE O DELLE MISURE IN RELAZIONE A SITUAZIONI RAZIONALMENTE RITENUTE DIVERSE - LEGITTIMITA'.
Parametri costituzionali
SENT. 157/72 C. DOGANA - LEGGE 25 SETTEMBRE 1940, N. 1424, ART. 114, PRIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' NEL CONTRABBANDO - EFFETTI - IDENTITA' CON QUELLI STABILITI PER L'ABITUALITA' A DELINQUERE COMUNE - COMPLETEZZA E TASSATIVITA' DELLA PREVISIONE LEGISLATIVA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI LEGALITA' EX ART. 25, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge-Art. 114, comma 1
- codice penale-Art. 109